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DOPO I FATTI DI SCANDICCI INTRODUCIAMO L’ART. 624 TER CP – “FURTO POSSIBILE”: UNA NUOVA NORMA PENALE TRA IL BUON SENSO E L’INDIGNAZIONE

di Danilo Di Stefano
12 Agosto 2026
In Cronaca
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Montecitorio: le Forze dell’Ordine in piazza
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DOPO I FATTI DI SCANDICCI INTRODUCIAMO L’ART. 624 TER CP – “FURTO POSSIBILE”: UNA
NUOVA NORMA PENALE TRA IL BUON SENSO E L’INDIGNAZIONE

di Danilo Di Stefano*

Il recente episodio avvenuto a Scandicci pone un problema che merita di essere affrontato senza processi sommari, ma anche senza rinunciare al buon senso.

Secondo la ricostruzione pubblicata dalla stampa, nella notte un poliziotto e un carabiniere liberi dal servizio avrebbero notato un uomo fermo sotto un edificio e un secondo soggetto che, munito di
guanti, torcia e piede di porco, aveva raggiunto il balcone posto al terzo piano di un’abitazione

Alla vista degli appartenenti alle forze dell’ordine, i due si sarebbero dati alla fuga. Durantebl’inseguimento uno di loro avrebbe colpito alla testa il poliziotto con il piede di porco, provocandogli una ferita che ha richiesto il trasporto in ospedale e l’applicazione di punti di sutura.

I due cittadini, stando a quanto si apprende di nazionalità georgiana, erano stati arrestati dalla polizia
giudiziaria ipotizzando, oltre alla resistenza e alle lesioni, una tentata rapina impropria aggravata: il
tentativo di furto si sarebbe trasformato in rapina per la violenza usata allo scopo di assicurarsi la fuga.

Il pubblico ministero di turno, tuttavia, secondo quanto riferito dai giornali, non avrebbe ravvisato atti idonei e diretti in modo non equivoco a commettere il furto

Non sarebbero stati rilevati segni di
effrazione, all’interno dell’abitazione non sarebbero risultati oggetti mancanti e nulla di proveniente dalla casa sarebbe stato trovato addosso ai fermati. Il magistrato avrebbe pertanto disposto
l’immediata liberazione, non ravvisando neppure esigenze cautelari tali da giustificare l’applicazione di una misura.

Il provvedimento può suscitare sorpresa e amarezza, soprattutto considerando il ferimento di un poliziotto intervenuto fuori dal servizio

Tuttavia, se adottato sulla base degli elementi riportati dalla stampa, deve essere valutato per ciò che è: l’applicazione delle norme attualmente vigenti, non la scrittura di quelle che forse dovrebbero esistere.

Il giudice e il pubblico ministero non possono colmare con il buon senso ciò che manca nella legge penale. Non possono trasformare un sospetto, per quanto consistente, in un reato che il legislatore non ha previsto. Il principio di legalità impone che nessuno possa essere punito per un fatto non
espressamente qualificato dalla legge come reato.

Rimane, però, una domanda molto semplice: che cosa può spingere una persona, nel cuore della.notte, a scalare la facciata di un edificio e raggiungere il balcone di un’abitazione situata al terzo.piano, indossando guanti e portando con sé una torcia e un piede di porco?

Le ipotesi, naturalmente, possono essere molte. Potrebbe trattarsi di un appassionato di arrampicata urbana, particolarmente attratto dalle facciate
condominiali di Scandicci.

Potrebbe avere scelto proprio quel balcone come punto panoramico dal quale osservare la città di notte

Potrebbe essere un esperto di edilizia desideroso di esaminare da vicino gli infissi dell’appartamento, sebbene l’ora non fosse propriamente quella di un sopralluogo tecnico.

I guanti potrebbero essere serviti per non rovinarsi le mani durante la scalata. La torcia per illuminare il panorama. Il piede di porco, invece, potrebbe essere stato portato per prudenza, come altri portano con sé un ombrello quando il cielo minaccia pioggia

Forse, raggiunto il balcone, l’uomo avrebbe suonato educatamente il campanello per chiedere agli  occupanti se avessero bisogno di aiuto con qualche serratura difettosa. E forse il soggetto rimasto sotto l’edificio non era un “palo”, ma un amico premuroso incaricato di verificare telefonicamente la qualità dell’arrampicata.

Tra tutte queste ipotesi, però, ne esiste anche una meno fantasiosa: che quella persona fosse salita ino al terzo piano per commettere un furto e che l’intervento degli appartenenti alle forze dell’ordine abbia impedito di raggiungere la soglia penalmente rilevante del tentativo

Ed è proprio qui che emerge il vuoto normativo.

Il Codice penale conosce il furto consumato: qualcuno si impossessa della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene.

Conosce il tentato furto: l’autore compie atti idonei e diretti in modo non equivoco alla sottrazione, ma il reato non viene portato a compimento.

Manca, invece, una risposta sufficientemente incisiva per quelle condotte che sicollocano immediatamente prima del tentativo e che, pur non raggiungendo tutti i requisiti giuridici, manifestano un pericolo concreto, attuale e difficilmente equivocabile per la sicurezza delle  abitazioni.

Esiste l’articolo 707 del Codice penale, relativo al possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli. Si tratta, però, di una contravvenzione caratterizzata da specifici presupposti soggettivi, collegati a precedenti condanne, e sanzionata in modo non adeguato rispetto a una condotta posta in essere nelle immediate pertinenze di una privata dimora

La proposta di introdurre l’articolo 624-ter c.p. (Atti preparatori diretti alla commissione di un furto in abitazione) avrebbe dunque una finalità precisa: inserire tra il furto tentato e la semplice detenzione di strumenti da scasso un autonomo delitto di pericolo concreto.

Non si tratterebbe di punire le intenzioni, i sospetti o il semplice possesso di un attrezzo. Un piede di porco può essere utilizzato legittimamente; una torcia non è uno strumento da scasso; indossare guanti non costituisce certamente reato

La rilevanza penale deriverebbe dalla convergenza di elementi oggettivi: l’introduzione abusiva o la permanenza ingiustificata nelle pertinenze di un’abitazione; la disponibilità di strumenti concretamente idonei all’effrazione; l’orario, il luogo e le modalità della condotta; l’assenza di una spiegazione ragionevole e verificabile.

Occorre infatti evitare che la nuova fattispecie venga formulata in termini eccessivamente generici.

Un “possibile furto”, preso alla lettera, non può diventare un reato: nel diritto penale non si puniscono le possibilità astratte. Devono essere punite condotte materiali precisamente descritte, concretamente pericolose e verificabili dal giudice

La pena da tre a cinque anni sarebbe giustificata non dalla presunzione che l’indagato sia necessariamente un ladro, ma dalla tutela rafforzata che l’ordinamento deve assicurare alla privata dimora: anche se si potrebbe – o si dovrebbe – graduare in relazione alla pena derivante dalla riduzione prevista per il tentativo così da inserire il nuovo delitto immediatamente sotto l’ipotesi più  grave.

Alla nuova disposizione dovrebbe inoltre accompagnarsi l’inserimento del delitto tra quelli per i quali l’articolo 380 del codice di procedura penale prevede l’arresto obbligatorio in flagranza. La sola previsione della pena da tre a cinque anni, infatti, non sarebbe tecnicamente sufficiente a renderlo automatico

La vicenda di Scandicci non deve quindi trasformarsi in un attacco personale al magistrato, che è tenuto ad applicare la legge e a verificare rigorosamente la presenza degli elementi costitutivi dei reati contestati.

Deve diventare, piuttosto, una domanda rivolta al legislatore: vogliamo davvero aspettare che una porta venga forzata o che un bene venga materialmente sottratto prima di riconoscere
rilevanza penale a una condotta così pericolosamente prossima al furto?
Gli appartenenti alle forze dell’ordine hanno il compito di intervenire, inseguire e fermare.

Il magistrato ha il dovere di applicare la legge esistente

Il Parlamento ha la responsabilità di scrivere norme capaci di interpretare la realtà.

Perché tra il furto consumato e il furto tentato può esistere una condotta che il codice attuale non riesce a qualificare adeguatamente. Una condotta che, tra una scalata sportiva, un’improvvisa
passione per il panorama e un sopralluogo notturno sugli infissi, potrebbe perfino essere diretta a
commettere un furto.

Per questo si potrebbe introdurre il seguente delitto:

Art. 624-ter c.p. – Atti preparatori diretti alla commissione di un furto in abitazione«Salvo che il fatto costituisca tentativo di furto o altro più grave reato, chiunque, senza giustificato motivo, si introduce o si trattiene nelle pertinenze di un edificio destinato, in tutto o in parte, a privata dimora, portando con sé strumenti atti all’effrazione, all’apertura o alla forzatura di porte, finestre o serrature, in circostanze di tempo, luogo e condotta concretamente indicative della preparazione di un furto, è punito con la reclusione da tre a cinque anni»

Una norma che non punisca fantasie o supposizioni, ma impedisca che l’ordinamento sia costretto ad aspettare il rumore di una finestra infranta prima di riconoscere ciò che stava accadendo sul
balcone… o, addirittura, aspettare che a reagire sia il proprietario dell’abitazione o una pattuglia delle forze dell’ordine ai quali, magari, far pagare al ladro un lauto risarcimento solo perché sono stati un
po’ troppo bruschi: anche se queste cose non dovrebbero accadere mai in un paese normale dato che nessun delinquente (salvo casi più unici che rari) ha mai risarcito la vittima del reato!

*Vice Questore Aggiunto in quiescenza della Polizia di Stato Responsabile del Dipartimento Sicurezza e Legalità di Fratelli d’Italia Provinciale Firenze
Consigliere comunale di Fratelli d’Italia Empoli

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Tags: FURTOPOLIZIAPRIMO PIANOREATOSCANDICCI
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