Il tentativo di eliminare o meglio limitare per legge gli ” atti dovuti “

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Il tentativo di eliminare o meglio limitare per legge gli ” atti dovuti ”

Cosa dice la proposta di riforma dell’articolo 335 c.p.p. dell’On.Galeazzo Bignami (FdI): fine degli “atti dovuti” o semplice rimodulazione? Profili giuridici e costituzionali.

La proposta di legge C. 2485, presentata alla Camera dei deputati nell’autunno 2025 e attualmente all’esame delle Commissioni Giustizia e Affari costituzionali, interviene su un nodo centrale del processo penale: l’iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all’articolo 335 del codice di procedura penale

Primo firmatario e promotore principale è Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, insieme ad altri esponenti dello stesso partito, tra cui Fabio Rampelli, Andrea Delmastro e Giovanni Donzelli.

Il tema è politicamente e giuridicamente sensibile perché tocca il cosiddetto “atto dovuto”, cioè l’obbligo per il pubblico ministero di iscrivere immediatamente una persona nel registro degli indagati quando riceve una notizia di reato sufficientemente circostanziata

La proposta mira a modificare questo automatismo, soprattutto nei casi in cui, già al momento della notitia criminis, emergano possibili cause di giustificazione come la legittima difesa o l’adempimento del dovere.
Nell’assetto vigente, rafforzato anche dagli interventi più recenti del legislatore (da ultimo la riforma Cartabia), il pubblico ministero non dispone di un vero margine di discrezionalità: se la notizia di reato è concreta e riconducibile a una fattispecie penale, l’iscrizione è immediata, a prescindere dalla probabile sussistenza di una causa di giustificazione.

Questo meccanismo è tradizionalmente letto come una proiezione procedurale del principio di obbligatorietà dell’azione penale sancito dall’articolo 112 della Costituzione

La proposta C. 2485 non elimina formalmente tale principio, ma introduce una fase preliminare. Nei casi in cui, sulla base degli elementi iniziali, il pubblico ministero possa ragionevolmente ipotizzare una causa di giustificazione, egli non sarebbe tenuto a iscrivere subito il nominativo nel registro degli indagati.

Al contrario, potrebbe svolgere accertamenti preliminari mirati, da concludere entro un termine breve (sette giorni), al solo fine di verificare se la condotta sia effettivamente antigiuridica. Solo all’esito di questa valutazione scatterebbe, se del caso, l’iscrizione formale; in alternativa, se la causa di giustificazione risulta evidente, il procedimento potrebbe essere definito senza passare dall’iscrizione.

La conseguenza pratica è una limitazione dell’“atto dovuto” inteso come automatismo. L’obbligo di iscrizione non scompare, ma viene differito e condizionato in una specifica categoria di casi

È dunque improprio parlare di abolizione degli atti dovuti: la proposta mira piuttosto a introdurre un filtro preliminare, affidato al pubblico ministero, nei procedimenti in cui l’offensività penale della condotta appare sin dall’inizio dubbia.
Questo assetto solleva interrogativi rilevanti sul piano costituzionale. Da un lato, i sostenitori della riforma sottolineano come l’iscrizione nel registro degli indagati, pur essendo formalmente un atto interno, produca effetti concreti sulla persona, anche in termini reputazionali e professionali. In questa prospettiva, evitare iscrizioni inutili o meramente formali rafforzerebbe le garanzie individuali e il principio di ragionevolezza dell’azione penale.

Dall’altro lato, le critiche si concentrano sul rischio di una compressione indiretta del principio di obbligatorietà. Affidare al pubblico ministero una valutazione preliminare sulla sussistenza di cause di giustificazione prima dell’iscrizione significa attribuirgli un potere selettivo che, se non rigidamente circoscritto, potrebbe tradursi in una forma di discrezionalità sostanziale sull’avvio delle indagini

Il confine tra valutazione tecnica e scelta opportunistica è sottile, ed è su questo crinale che si colloca il principale nodo di legittimità costituzionale.
Un ulteriore profilo riguarda il principio di uguaglianza di cui all’articolo 3 della Costituzione. Nel dibattito pubblico la proposta è spesso associata alla tutela delle forze dell’ordine, ma il testo normativo, almeno nella sua formulazione, ha portata generale: la disciplina si applicherebbe a chiunque agisca in presenza di una possibile causa di giustificazione. Se l’applicazione concreta dovesse però risultare selettiva o di fatto orientata a categorie specifiche, potrebbero emergere problemi di disparità di trattamento.

In conclusione, la proposta di legge C. 2485 non segna una rottura radicale con l’impianto tradizionale del processo penale italiano, ma introduce una correzione significativa all’automatismo dell’iscrizione nel registro degli indagati. Gli “atti dovuti” non vengono eliminati, bensì limitati e differiti in nome di una maggiore attenzione alla sostanza della condotta e alle garanzie individuali

La sua compatibilità costituzionale non appare manifestamente esclusa, ma dipenderà dall’equilibrio concreto tra filtro preliminare e obbligatorietà dell’azione penale, nonché dall’uso che la prassi giudiziaria farà di questo nuovo spazio valutativo.

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Foto ripresa dal Corriere Torinese
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