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Home L'Editoriale

Una riflessione seria e senza sconti sul referendum: Sì o No alla riforma della giustizia?

di Redazione
16 Marzo 2026
In L'Editoriale
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Una riflessione seria e senza sconti sul referendum: Sì o No alla riforma della giustizia?
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Una riflessione seria e senza sconti sul referendum: Sì o No alla riforma della giustizia?

di Alfonso D’Avino – Procuratore della Repubblica di Parma

INTRODUZIONE

I punti essenziali della riforma (e dunque del prossimo Referendum) sono tre:
separazione delle carriere;
sdoppiamento del CSM e sorteggio;

Alta Corte disciplinare.

Nell’affrontare i singoli punti, verranno distinti due aspetti:

A) che cosa veramente contiene la riforma;

B) quali sono gli aspetti (non veritieri) che gli avversari della riforma presentano.

Infatti, accanto all’aspetto “vero” della riforma (che chiunque può verificare leggendo il testo degli articoli della Costituzione modificati), c’è una vera e propria cortina fumogena di falsità e menzogne che il “fronte del NO” solleva: basti pensare che nessuno affronta il testo della riforma, ma tutti si soffermano sui rischi e sui pericoli che la riforma produrrebbe

Usando un vero e proprio linguaggio “terroristico”, i sostenitori del NO parlano di attacco alla Costituzione, pericoli per la Repubblica, rischi per la Democrazia, spostando così l’attenzione degli elettori.

PARTE PRIMA: LA SEPARAZIONE DELLE CARRIERE

Che cosa veramente contiene la riforma
La separazione delle carriere è la conclusione logica (forse addirittura tardiva) di un percorso iniziato più di 35 anni fa, con l’introduzione (nell’anno 1989) del cosiddetto nuovo codice di procedura penale, che collocava il Giudice in posizione di terzietà, distinta dalle due parti in posizione tra loro paritaria, ovvero l’Accusa (ovvero il Pubblico Ministero) e la Difesa.

All’epoca, si poteva transitare tranquillamente da una funzione all’altra, nel senso che, ad un certo punto, un Magistrato poteva passare dalla funzione di Pubblico Ministero alla funzione di Giudice, e viceversa; e non c’erano limiti a questa possibilità, nel senso che ciò poteva avvenire anche nell’ambito della stessa città, per cui un qualunque cittadino, entrando in un’aula di giustizia a distanza di tempo, poteva vedere un Magistrato seduto, prima sul banco del Giudice e poi, dopo un po’ di tempo, sul banco dell’Accusa.

Ma da allora sono passati tanti anni e, con gli anni, tante cose sono cambiate, nel senso che le norme, via via, hanno ridotto sempre più la possibilità di passare dal ruolo di PM a quello di Giudice, e viceversa, tanto che oggi il passaggio è possibile una sola volta e, per di più, chi volesse cambiare funzione deve spostarsi di Regione.

Conseguentemente la separazione (delle funzioni) c’è già di fatto, per cui l’odierna riforma avrà l’effetto che abbattere gli ultimi steccati e di ufficializzare una realtà in gran parte esistente.

Ma la separazione delle carriere è un qualcosa di diverso dalla separazione delle funzioni: separazione delle carriere significa infatti un concorso diverso per Giudici e Pubblici Ministeri; una formazione diversa; una specializzazione diversa; una carriera professionale diversa

Solo così quella riforma introdotta nel 1989 potrà avere piena e definitiva attuazione.

Ovviamente questo non significa che, con la riforma, il Pubblico Ministero dovrà diventare un ottuso accusatore ad ogni costo: a differenza del Difensore (che ha il compito di difendere il suo assistito e che non potrà mai raccogliere le prove contro il suo assistito), il Pubblico Ministero resta sempre un funzionario dello Stato, che continuerà ad avere anche il compito di raccogliere le prove a favore dell’imputato e che -se si convincesse dell’innocenza dell’imputato- dovrà sempre chiederne l’assoluzione.

La riforma costituzionale avrà l’effetto di rendere il Giudice sempre più terzo (cioè equidistante) rispetto all’Accusa ed alla Difesa; quelle differenze prima indicate (concorsi diversi; scuole di formazione diverse; progressioni di carriera diverse) hanno anche il compito di dimostrare -agli occhi dei cittadini- che Giudice e Pubblico Ministero non sono tutti una cosa sola (con la conseguente perdita di fiducia nella imparzialità del Giudice) ma che ciascuno ha il suo ruolo e la sua funzione, senza commistione tra loro.

In altre parole, oggi più che mai appare dunque necessario che -soprattutto agli occhi del popolo (in nome del quale la Giustizia viene amministrata)- il Giudice non solamente sia, ma altresì appaia indipendente rispetto sia alla Difesa (e questo vi è sempre stato) sia all’Accusa, eliminando qualsiasi sospetto di “apparentamenti” tra Accusa e Giudice: ed allora non c’è soluzione migliore che disporre una netta e visibile separazione tra loro.

Quali sono gli aspetti (non veritieri) che gli avversari della riforma presentano
Il primo rischio che viene esposto è quello dell’assoggettamento del PM al potere esecutivo, per cui -in caso di vittoria del SÌ- il PM diventerebbe sottoposto al Ministro della Giustizia.

Questo fatto (a sentire i vari comunicatori del NO: cantanti, attori, scrittori di gialli, comici) costituirebbe un attentato alla Costituzione, un pericolo per la democrazia, dal momento che la riforma favorirebbe i poteri forti, costituirebbe un pericolo per le indagini antimafia (e quindi favorirebbe la mafia), sfavorirebbe i cittadini più deboli

Queste conseguenze -che definire “ridicole” è poco- partono da un presupposto falso, e cioè che il PM sarà sottoposto al Ministro della Giustizia e dunque al Governo: non c’è una sola parola, nella riforma, che faccia pensare ad uno scenario del genere.

Ed allora, accortosi della debolezza dell’argomento, ecco che ora il fronte del NO ha sposato un’altra teoria, esattamente opposta alla precedente: in caso di riforma, il PM diventerebbe un SUPERPOLIZIOTTO, fuori da ogni controllo, e dunque sarebbe pericoloso per i cittadini, “forte con i deboli, debole con i forti”.

Ma -così facendo- non si accorgono che i primi ad offendersi dovrebbero essere proprio i Magistrati, che vengono disegnati o come incapaci di rapportarsi al potere politico, oppure come dei funzionari dello Stato senza limiti e controlli

Eppure -se si volesse affrontare seriamente e senza pregiudizi ideologici la questione- basterebbe osservare che, con la riforma, sia il CSM giudicante che il CSM requirente sono presieduti dal Presidente della Repubblica, massimo organo di garanzia, il che fa venir meno ogni dubbio sulla effettiva autonomia e indipendenza anche del Pubblico Ministero.

PARTE SECONDA: IL SORTEGGIO

Che cosa veramente contiene la riforma
Bisogna preliminarmente considerare che la credibilità della Magistratura ha raggiunto i minimi storici, per cui è necessario uno scossone che consenta a noi Magistrati di recuperare quel prestigio che la delicata funzione che svolgiamo certamente merita (si pensi al cosiddetto scandalo Palamara; si pensi a quel delicato processo milanese, in cui un PM avrebbe “nascosto” le prove emerse a favore degli imputati; si pensi alla esposizione politica di certi Magistrati che ritengono di poter “piegare” l’interpretazione della legge al proprio orientamento culturale).

Il sorteggio per la nomina al CSM è dunque a sua volta la conclusione quasi obbligata di un percorso che può (deve) avere come scopo ultimo il ridimensionamento effettivo delle cosiddette correnti, che hanno uno strapotere non più tollerabile

Il sorteggio non è certamente lo strumento ideale per scegliere delle persone, soprattutto per svolgere delle funzioni così importanti come quelle attribuite al Consiglio Superiore della Magistratura.

L’Associazione Nazionale Magistrati (A.N.M.), ovvero l’organo di rappresentanza dei Magistrati, mostra di scandalizzarsi, perché -sostiene- in tal modo si ritiene evidentemente che i Magistrati non siano in grado di operare delle scelte, laddove anche l’Amministratore di condominio viene scelto con una elezione.

Così impostato il discorso, effettivamente il sorteggio appare offensivo per una categoria (la Magistratura) che rappresenta una delle eccellenze dello Stato

Ed allora occorre uscire fuori dalle ipocrisie che stanno dietro a questi discorsi: è evidente che il sorteggio è stato pensato perché qualcosa non ha funzionato: e questo qualcosa è proprio il C.S.M. che, con il tempo, si è trasformato da organo costituzionale a tutela della autonomia ed indipendenza della Magistratura in organo nel quale le correnti (nate per esprimere le differenti posizioni culturali) spadroneggiano, soprattutto nella distribuzione degli incarichi prestigiosi (ad esempio: Presidente del Tribunale; Procuratore della Repubblica), spesso effettuati mediante accordi tra le correnti.

È ciò che ci ha insegnato il cosiddetto scandalo Palamara, esploso nel 2019, ma che -alla luce delle rivelazioni che il Palamara (il quale per anni ha ricoperto il ruolo di Presidente dell’ANM ed è stato anche consigliere del CSM) ha fatto nei libri scritti insieme al giornalista Sallusti- ha riguardato anche gli anni precedenti.

Ecco perché il sorteggio servirà a tentare di scardinare questo sistema ed evitare (o almeno limitare) la possibilità che le condizioni che hanno consentito quello scandalo si ricreino

Quali sono gli aspetti (non veritieri) che gli avversari della riforma presentano
Una prima favola raccontata dall’ANM è che il sorteggio non garantirebbe la qualità dei designati, che dunque non sarebbero idonei a valutare la professionalità dei Magistrati oppure l’organizzazione di un Ufficio Giudiziario.

A parte l’ingiustificata sfiducia preventiva verso i possibili sorteggiati, c’è da chiedersi se chi sostiene la tesi della impreparazione sia effettivamente in buona fede

Qui, infatti, menzogna ed ipocrisia finiscono per confondersi e, per far emergere la verità, basta rispondere a questa semplice domanda: finora, i candidati che si sono presentati alle elezioni per il CSM hanno forse seguito un corso preventivo, oppure hanno superato un esame sull’organizzazione giudiziaria, o sulle progressioni in carriera dei Magistrati?

È evidente che non ci sono né corsi preparatori né esami preventivi che rilascino la “patente di buon consigliere” agli aspiranti alla nomina per il CSM, e l’unica “patente” è il gradimento della propria corrente

E poi, il sorteggio non è affatto sconosciuto all’ordinamento italiano, tanto che esso viene utilizzato per nominare componenti di organismi collegiali di altissima importanza:

a) i 16 giudici aggregati per integrare la Corte Costituzionale nei giudizi di accusa nei confronti del Presidente della Repubblica per alto tradimento ed attentato alla Costituzione;

b) i componenti del Tribunale dei Ministri; c) i componenti della Corte di Assise e della Corte di Assise di Appello; e così via.

Ed allora: è possibile che il sorteggio possa essere utilizzato per nominare una persona (giudice popolare della Corte di Assise, sicuramente inesperto e a digiuno di leggi) e debba invece suscitare scandalo se il sorteggiato debba occuparsi solo dell’organizzazione di un ufficio giudiziario o per valutare se un Magistrato sia idoneo a ricoprire le sue funzioni?

Ed ancora, si sottolinea che il Parlamento è formato da persone “elette” dai cittadini, per cui vi sarebbe un trattamento di sfavore per i magistrati, i cui rappresentanti sarebbero sorteggiati, a differenza dei politici che vengono invece eletti.

Ma, col dire ciò, i fautori del NO “dimenticano” che mentre in Parlamento siedono i rappresentanti dei cittadini, che vengono ovviamente scelti dai cittadini stessi (i cui interessi -anche ideologici e culturali- vengono rappresentati dai parlamentari), il CSM non è un organo di rappresentanza, ma un organo di amministrazione, per cui l’elezione dei suoi componenti non è affatto necessaria

Un’altra favola è quella con cui si sostiene che, mentre i magistrati vengono sorteggiati per il CSM, i politici vengono scelti con un sorteggio truccato, perché il sorteggio avviene tra un numero di persone scelte dal Governo oppure dalla maggioranza.

Anche questa è una menzogna: la riforma dice semplicemente che un terzo dei componenti viene sorteggiato “da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione”; è la stessa formula che la Costituzione attuale prevede come modalità di scelta per i componenti laici.

PARTE TERZA – L’ALTA CORTE DISCIPLINARE

Che cosa veramente contiene la riforma
L’Alta Corte Disciplinare è un organismo (composto da 15 componenti) che ha il compito di giudicare i Magistrati sottoposti a procedimento disciplinare.

Dei 15 componenti, nove sono sorteggiati tra i Magistrati (sei Giudici + tre Pubblici Ministeri) che abbiano una certa anzianità ed esperienza (almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie; svolgano, o abbiano svolto, funzioni di legittimità), tre sono nominati dal Presidente della Repubblica e tre estratti a sorte da un elenco compilato dal Parlamento in seduta comune

I sei laici devono avere le stesse caratteristiche (professori universitari in materie giuridiche; avvocati con almeno venti anni di esercizio della professione).

L’Alta Corte costituisce anch’essa una risposta ad un problema serio: lo scarso funzionamento del sistema disciplinare dei Magistrati; infatti, poiché anche i componenti dell’Alta Corte saranno sorteggiati, si riduce il rischio che vi siano sentenze addomesticate e dunque finalmente anche la giustizia disciplinare sarà sottratta al controllo delle correnti

Quali sono gli aspetti (non veritieri) che gli avversari della riforma presentano

La prima menzogna consiste nel dire che l’introduzione dell’Alta Corte costituirebbe il mezzo per violare la Costituzione, nella parte in cui essa vieta l’istituzione di Giudici speciali

Qui, la menzogna si fonde con la bizzarria, soprattutto se sostenuta non dall’avventore del bar, ma dal tecnico del Diritto.

Invero, in primo luogo sembra quanto meno bizzarro sostenere che una riforma costituzionale possa violare la Costituzione, poiché una riforma costituzionale semplicemente si inserisce nel testo della Costituzione, senza che ciò possa integrare una violazione, trattandosi di norme di pari grado

In secondo luogo, violazione ci potrebbe essere nel caso in cui venisse introdotto un sistema per sottrarre delle persone al Giudice ordinario (ad esempio, se si dicesse che, da domani, i reati commessi dagli Ingegneri non saranno più trattati dal Giudice ordinario penale, ma da un organismo nuovo non rientrante nella giurisdizione ordinaria).

Nel nostro caso, già adesso -per i profili disciplinari- il Magistrato è sottoposto al giudizio di un organismo (la Sezione disciplinare del CSM) e, con la riforma, ci si è semplicemente limitati a sostituire questo organismo con un altro organismo, peraltro di rilievo costituzionale

La seconda menzogna consiste nel dire che l’Alta Corte sarebbe un ulteriore sistema per sottoporre i Magistrati al Governo, giacché, mentre i componenti-Magistrati vengono sorteggiati, i componenti-laici sarebbero designati dalla “maggioranza”.

In realtà i membri laici non sono scelti dalla maggioranza, ma come visto -in numero di tre- sorteggiati da un elenco composto dal Parlamento in seduta comune e ad essi si affiancano tre componenti di nomina Presidenziale (oltre ai togati).

La terza menzogna consiste nel dire che il sistema disciplinare funziona bene, e che esso è tra i più severi d’Europa; a tal proposito si cita il numero delle condanne rispetto al numero dei magistrati mandati a giudizio

Il problema è che proprio lo scandalo-Palamara ha dimostrato il mancato funzionamento del sistema disciplinare.

Lo scandalo-Palamara, infatti, non è limitato alla questione dell’Hotel Champagne (ove si riunirono componenti del CSM in carica, ex componenti, politici per scegliere il futuro Procuratore di Roma), ma si estende alle migliaia di conversazioni tra Palamara ed i Magistrati, contenenti raccomandazioni per le nomine ad incarichi direttivi e semidirettivi.

Praticamente, a fronte di decine (e forse centinaia) di magistrati coinvolti in quelle chat, nessuno di fatto ha pagato, perché c’è stata una specie di autoassoluzione generalizzata.

PARTE QUARTA – CONCLUSIONI

È alla luce di queste considerazioni che, dopo quarantadue anni di attività svolta nel più rigoroso riserbo, ho deciso (“con coraggio”, hanno detto in molti) di affrontare questa avventura referendaria, con la speranza che l’approvazione della riforma costituzionale serva, ai cittadini, per riacquistare fiducia nella Magistratura, e, alla Magistratura, per riacquistare quella credibilità che da alcuni anni a questa parte essa ha perduto.

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Tags: CSMMAGISTRATURAPRIMO PIANOREFERENDUMSeparazione delle carriere dei magistrato
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