Quando la protezione dei minori supera i confini della Costituzione
Negli ultimi anni, casi come quello della famiglia del Bosco hanno riportato al centro una domanda che non può più essere evitata: chi ha davvero il potere di decidere quando una famiglia non è adeguata a crescere i propri figli?
E, soprattutto, con quale legittimità?
La Costituzione italiana non lascia spazio a interpretazioni arbitrarie.
Gli articoli 30 e 31 riconoscono alla famiglia il diritto-dovere primario di educare i figli, riservando l’intervento pubblico solo in presenza di un grave e concreto pregiudizio per il minore.
Non per differenze culturali, non per stili educativi non conformi, non per modelli di vita “fuori dal comune”
Eppure, nella vicenda della famiglia del Bosco, come in altre analoghe, l’impressione è che non sia stato lo Stato costituzionale a intervenire, ma un sistema che si muove in una zona grigia, dove ruoli e limiti non sono più chiari.
Qui il punto è fondamentale:
non è lo Stato a decidere come si educano i figli, perché lo Stato non è un genitore
E non lo è nemmeno chi opera per conto dello Stato.
Gli assistenti sociali hanno un ruolo prezioso, ma delimitato: osservare, segnalare, supportare. Non giudicare modelli familiari, non sostituirsi ai genitori, non stabilire cosa sia una “buona educazione” in assenza di pericoli reali. Non sono giudici.
Non sono educatori sostitutivi
Non sono titolari di un potere costituzionale sull’infanzia.
Eppure, nella pratica, accade che una relazione tecnica diventi decisiva, che un giudizio soggettivo assuma il peso di una sentenza, che un modello familiare venga valutato non per ciò che produce – figli sani, seguiti, istruiti – ma per ciò che rappresenta culturalmente.
È qui che il sistema mostra la sua contraddizione più grave
Perché mentre alcune famiglie vengono considerate “a rischio” pur garantendo cura, presenza e responsabilità, altre situazioni ben più allarmanti restano senza intervento.
La cronaca recente è piena di casi in cui genitori con patologie psichiatriche certificate, già noti ai servizi, non sono stati ritenuti un pericolo imminente, fino a quando non si sono consumate tragedie irreversibili.
In quei casi, il sistema si è mostrato prudente fino all’inerzia.
In altri, invece, è diventato invasivo
Questa discrezionalità non è solo ingiusta: è pericolosa.
E soprattutto è anticostituzionale, perché introduce un potere che la Costituzione non prevede: quello di valutare la legittimità di una famiglia sulla base di criteri non oggettivi.
Nel caso della famiglia del Bosco, la domanda non è se qualcuno “abbia agito” o meno
La domanda è: chi ha ritenuto di avere il diritto di intervenire su un modello familiare che non presentava i presupposti di un pericolo estremo?
E su quale base?
Se non c’è abuso, se non c’è violenza, se non c’è trascuratezza, l’interferenza esterna diventa un atto di forza, non di tutela.
E quando la tutela si sgancia dai suoi limiti, smette di essere tale
Chi controlla chi decide di intervenire?
Chi stabilisce il confine tra protezione e invasione?
E chi risponde quando quel confine viene superato?
Fino a quando il sistema non chiarirà questi limiti, casi come quello della famiglia del Bosco non resteranno eccezioni, ma il sintomo di un problema più grande:un potere che agisce senza una chiara legittimazione costituzionale, proprio dove la Costituzione chiede la massima cautela.

