La legge sarda sul fine vita è ancora al vaglio della Consulta: alcune precisazioni
Ritengo opportune delle precisazioni in merito ad articolo pubblicato sul quotidiano on line L’Unione Sarda.it del sei luglio, a firma Enrico Fresu, dal titolo Suicidio assistito, l’Asl di Cagliari nomina la commissione che decide sul fine vita e con sottotitolo Il Governo ha impugnato la legge sarda ma l’azienda sanitaria del capoluogo va avanti: incarico a quattro medici, un infermiere e uno psicologo.
In esso si rende notizia delle iniziative burocratiche adottate di recente dalla Regione Sardegna, in attuazione della legge regionale n.26 del 18 settembre 2025 volta a legittimare e velocizzare l’accesso al suicido assistito sul territorio isolano, pure in mancanza ancora di una legge statale che lo consenta.
Pur facendosi fugace menzione dell’avvenuta impugnativa della legge da parte dello Stato, non si rinviene alcun riferimento all’andamento di un giudizio in cui l’avvenuta celebrazione della pubblica udienza, prelude all’attesa emissione di una sentenza della Corte Costituzionale dal tenore preclusivo
Proviamo allora a noi supplire con una breve ma aggiornata disamina delle indicazioni della Consulta.
La legge n.26 della Sardegna e la sua disciplina regolamentare esecutiva si rifanno all’errato presupposto di trovare fondamento in recenti sentenze della Corte Costituzionale come loro diretta attuazione in sede locale.
Nell’intento di precorrere i tempi e porre la legislazione statale, unica competente, di fronte al fatto compiuto.
Ma è un progetto viziato, confutato proprio dalle direttive rese dalla Consulta con la sentenza n.204/2025
Declarando l’illegittimità costituzionale dell’artcolo 2 della Legge Regionale Toscana n.16/2025 per violazione dell’art. 117 co.2 lett.l Cost., la Corte Costituzionale, richiamando peraltro propri precedenti, ha chiarito che i requisiti individuati dalle proprie sentenze in tale materia non costituiscono un corpus normativo che possa essere oggetto di automatico recepimento a livello di rango legislativo regionale.
Decisioni additive operanti solo in via transitoria, sono inidonee a fondare una disciplina positiva autonoma
Per ciò le regioni non possono legiferare nel proprio ambito, in presunta attuazione dei principi introdotti dalla Consulta, in assenza di una legge statale in materia che li recepisca; e che allo stato si profila remota.
Proprio in virtù di questo la legge regionale sarda nel mese di dicembre è stata impugnata dal Governo alla Consulta, per illegittimità costituzionale e violazione di riparto di competenze tra Stato e Regioni.
Sul ricorso rubricato al n.43 e sui suoi profili di illegittimità pende un giudizio che dopo la recente udienza del 23 giugno sembra avviarsi agli stessi esiti di incostituzionalità riservati alla legge toscana
In ragione dei quali tutto l’impianto attuativo intrapreso dalla regione sarebbe vano poichè illegittimo.
Per tali ragioni non solo questo iter si rivela allo stato quanto meno prematuro poichè sub condicione, ma la sua divulgazione in tali termini si rivela lacunosa e improntata a chiara prospettiva ideologica.
Il nostro intervento possa fare chiara luce e contribuire ad una informazione più corretta e completa.
Avv. Prof. Giuseppe Longo
Comitato Prolife Insieme
Www.prolifeinsieme.it

