IL FRONTE DEL NO, TRA PROPAGANDA (TANTA) E REALTA’(POCA)
Come ormai a tutti noto il prossimo 22 e 23 Marzo il popolo italiano sarà chiamato a esprimersi sulla riforma della Giustizia targata Nordio.
Una riforma piuttosto ampia che vede coinvolte modifiche importanti alle norme sull’ordinamento giudiziario. In queste settimane, partita la campagna referendaria, il fronte del SI e quello del NO si stanno sfidando a suon di slogan, a tratti allibenti, ma che evidenziano una differenza netta
Se il fronte del SI prevalentemente si pone come obiettivo la conferma della Riforma per le implicazioni giuridiche e sociali di essa, quello del NO porta avanti una serie di argomentazioni che francamente sono privi di qualsivoglia sostanza. Una difesa dello status quo che evidenzia una totale carenza di cognizione della riforma medesima e che quindi sfocia in una opposizione meramente politica quando non palesemente ideologica.
Ho provato dunque a riassumere, le obiezioni più frequenti alla Riforma Nordio, cercando di confutare il punto di vista del NO, seppur sinteticamente
*1) La Costituzione antifascista non si tocca*
La prima di queste obiezione del fronte del NO verte sul carattere simbolico che la nostra Carta Fondamentale riveste nell’immaginario collettivo. Un carattere – quello antifascista – costitutivo della nostra Repubblica e al tempo stesso DNA della democrazia e dei diritti. Secondo gli oppositori alla Riforma, quest’ultima porterebbe a uno snaturamento della carta costituzionale che ne minerebbe il carattere antifascista. Ora, tale obiezione si smonta da sé.
Vero che la nostra Costituzione è una delle più avanzate in tema di tutela dei diritti, ma è necessario che tale valore positivo sia inquadrato nella prospettiva degli stessi costituenti. In caso contrario, infatti, si rischia, per così dire, di divenire “più realisti del re” con esiti francamente parossistici
Ebbene i nostri padri costituenti, se ritennero la prima parte della Costituzione, quella vertente sui diritti, immodificabile, ebbero la saggezza di immaginare un mondo che cambiava e la necessità che il Testo Fondamentale potesse accompagnare simili cambiamenti.
La Costituzione, in altre parole, per svolgere la propria fondamentale funzione di norma regolatrice doveva essere in grado di intercettare questi cambiamenti per adeguare la propria disciplina a diverse contingenze storiche pur mantenendo intatta tutta la Sua valenza assiologica.
Per questo, la seconda parte della Costituzione può essere modificata, e, invero, lo è stato fatto – spesso a sproposito – negli ultimi decenni. La stessa Carta prevede un procedimento – quello previsto dall’art.138 – che seppur “aggravato” (cioè con meccanismi che richiedono un consenso più ampio rispetto alla normale prassi legislativa), permette cambiamenti anche sostanziali nella forma di governo e nel rapporto tra poteri
L’assetto della giurisdizione rientra in questa materia modificabile, aggiornabile e mutevole. Né la modifica in questione, cioè quella della giustizia, incide minimamente sul rivendicato assetto antifascista che l’ha ispirata.
Difatti quale norma contenuta nella riforma fa riferimento al fascismo è circostanza misteriosa. Anzi è vero il contrario. L’unificazione delle carriere dei magistrati ad es fu norma voluta dal regime nel l 1941 per opera del Ministro Grandi.
Curioso, dunque, il paradosso che i presunti antifascisti difendano un assetto dell’ordinamento giudiziario fascista e che i presunti eredi del fascismo be vogliano modificare radicalmente l’impianto
*2) La separazione delle carriere mina l’indipendenza della magistratura*
La seconda obiezione investe la pretesa lesione del principio dell’indipendenza della magistratura. Tale obiezione sorprende non poco dal momento che l’autonomia dell’ordine giudiziario – quindi tanto dei giudici quanto dei pubblici ministeri – è garantita dall’art. 104 comma 1 che non viene modificato in alcun modo dalla Riforma Nordio.
Giudici e PM continueranno a esercitare le loro funzioni in modo del tutto indipendente e autonomo rispetto agli altri poteri rimanendo in vigore la loro soggiacenza esclusivamente alla Legge
È inoltre ancora in vigore il principio di obbligatorietà dell’azione penale così come non vengono intaccati i poteri requirenti dei pubblici ministeri. La divisione radicale dei due percorsi professionali con l’indicazione di due CSM distinti non incide sull’autonomia e l’indipendenza dei giudici che anzi verranno valutati dai loro pari.
E quindi, differentemente da quanto accade oggi, non vi saranno più interferenze reciproche, paure di rappresaglie o patti scellerati sulla base di pressioni degli uni nei confronti degli altri.
La separazione delle carriere quindi non significa subordinazione del PM al governo, come dimostra l’esperienza dei paesi europei più avanzati in cui le carriere sono distinte senza che ciò comporti automaticamente una perdita di indipendenza del giudice
Al contrario di quanto sostengono gli oppositori alla Riforma, l’obiettivo dichiarato della stessa è rafforzare il principio del “giudice terzo”, evitando la contiguità culturale e professionale tra accusa e giudizio che rischia di incrinare l’equilibrio del processo accusatorio introdotto nel 1989 con il Codice Vassalli
3 *) Si indebolisce l’obbligatorietà dell’azione penale*
Una delle critiche più forti riguarda la previsione di criteri di priorità nell’esercizio dell’azione penale, ritenuta una violazione dell’articolo 112 della Costituzione.
In realtà, l’obbligatorietà dell’azione penale non viene formalmente abolita
La riforma punta a rendere trasparenti e parlamentari i criteri di priorità, che oggi di fatto già esistono nei singoli uffici giudiziari per ragioni di carico di lavoro.
Ad oggi, infatti, il suddetto principio è più teorico che pratico, potendo i capi delle Procure indicare dei criteri di priorità secondo i quali stabilire la preminenza di questo o quel reato nella attività dei pubblici miniteri.
Il punto non è “selezionare” i reati, ma stabilire criteri generali, discussi e approvati in sede democratica, evitando che siano le singole procure a decidere in autonomia quali fascicoli trattare prima
*4) Si limita lo strumento delle intercettazioni*
Secondo il fronte del NO, la riforma ridurrebbe l’efficacia delle intercettazioni, ostacolando la lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata. Le modifiche non eliminano le intercettazioni nei reati più gravi — mafia e terrorismo restano esclusi da limitazioni significative.
L’intervento si concentra soprattutto sulla pubblicabilità degli atti e sulla tutela della privacy dei soggetti estranei alle indagini.
Il bilanciamento tra diritto di cronaca e presunzione di innocenza è uno dei cardini dichiarati dell’impianto riformatore
L’intento è dunque quello di spezzare la contiguità tra alcune Procure e alcuni media, cercando di trovare un punto di equilibrio tra diritti costituzionali, esattamente come la dottrina e la giurisprudenza costituzionale insegnano da decenni.
*5) È una riforma punitiva verso la magistratura*
Una parte dell’Associazione Nazionale Magistrati ha letto la riforma come una rappresaglia politica alle tensioni con la magistratura. Anche in questo caso ci avventuriamo in obiezioni nemmeno più vagamente tecniche ma che sfociano nella pura ideologia.
Secondo i sostenitori del NO, l’asservimento alla politica troverebbe la sua espressione più significativa nell’introduzione dell’Alta Corte Disciplinare che avrebbe il monopolio della sanzione a comportamenti scorretti dei giudici
E, in particolar modo, dal fatto che l’elezione dei componenti del suddetto organo sarebbe per sorteggio tra componenti scelti dal Parlamento riunito in seduta comune.
Orbene, si deve precisare che tale meccanismo non rappresenta affatto una novità del nostro impianto costituzionale. Se si pensa all’art. 135 Cost. ben si può vedere come il processo di selezione dei giudici incaricati di processare il Presidente della Repubblica ivi disciplinato contempli il suddetto meccanismo a sorte.
Quanto alla commistione con la politica, ci troviamo di fronte a un falso problema. I meccanismi di nomina del CSM (attuale) così come quelli per la formazione della Corte Costituzionale prevedono non solo la presenza laica cioè politica, ma anche la nomina parlamentare (quanto alla COnsulta. Sin qui i sostenitori del NO non hanno mai lamentato alcuna problematica circa questi due organi del primo dei quali, anzi, difendono l’attuale assetto. Non si comprende dunque per qual motivo, l’Alta Corte dovrebbe scontare deficit che non vengono riconosciuti né a CSM né a Corte Costituzionale
Senza contare che il CSM non è un organo di rappresentanza ma di autogoverno amministrativo, perciò non è richiesto in alcun modo un meccanismo di tipo correntizio in senso stretto.
*6) La Riforma non risolve il vero problema: la lentezza dei processi*
Molti osservatori sostengono che la riforma Nordio non affronti la vera emergenza della giustizia italiana: i tempi lunghi dei procedimenti. È vero che la riforma non interviene in modo diretto su organici e risorse — aspetti già oggetto di interventi legati al PNRR — ma i promotori sostengono che una maggiore chiarezza nei ruoli e nei criteri di azione penale possa contribuire indirettamente a un sistema più efficiente.
La lentezza, infatti, non dipende solo da carenze di personale, ma anche da sovraccarichi e scelte organizzative
E, in ogni caso, non è quello lo scopo di questa riforma. Semmai, si potrà far luogo a diversi tipi di interventi legislativi anche di carattere ordinario per cercare di velocizzare i tempi del processo
*7) La Riforma favorisce i politici*
In questo caso si sprofonda pienamente nell’antipolitica che credevamo fosse definitivamente arginata. Si tratta di una obiezione meramente demagogica e fumosa che non ha alcuna attinenza con la realtà, dal momento che non esiste – ovviamente – alcun binario specifico e separato per i politici rispetto ai cittadini comuni che non potranno che trarre beneficio dalla separazione tra chi, in caso di processo penale, li accusa e chi deve giudicarli.
*8) Siccome votano si politici inquisiti allora la riforma è a loro favore*
Il fatto che ci siano politici inquisiti che votano SI è del tutto irrilevante al pari di come esistono politici inquisiti che voteranno NO.
Non è dunque un elemento della discussione lo status penale di chi deve votare, siano essi politici o meno.
Peraltro, in alcun modo la riforma interessa indagati, imputati o condannati in modo specifico, operando invece una modifica strutturale dell’assetto dei poteri interni alla giurisdizione
*9) “Voto NO per danneggiare il Governo “*
Questa forse e l’obiezione più lontana dal vero e dal giusto, ma al contempo quella più sincera.
Tuttavia, l’idea che il SI sia un voto a favore del governo e viceversa il NO avrebbe conseguenze sull’Esecutivo è semplicemente farlocca
Non solo perché è stata esclusa alcuna incidenza dell’esito referendario sulla tenuta dell’Esecutivo, ma anche e soprattutto perché la contraddittorietà dell’argomentazione è stata ben spiegata da alcuni eminenti protagonisti della sinistra.
Fra questi, il più chiaro è stato Nichi Vendola, che ha detto esplicitamente che voterebbe SI, ma siccome ciò agevolerebbe il Governo allora voterà NO.
Siamo di fronte a un chiaro esempio di dissociazione politica che denota solo e soltanto un mero opportunismo in chi per tanti anni persino decenni ha sostenuto la bontà dell’impianto attualmente in discussione ma che oggi lo rinnega solo perché portato avanti dalla controparte politica
Un vero non senso che non trova alcuna razionale spiegazione se non in una contrapposizione ideologica che nulla ha a che vedere con il merito della riforma stessa.
*Conclusioni*
In conclusione, vagliati i principali motivi del NO è possibile dedurre chiaramente che, ad oggi, non esista alcun reale motivo tecnico a fondamento della loro decisione.
Invero, le posizioni avverse alla riforma oggi si riducono a mera propaganda e demagogia, di chi evidentemente è orfana di un giustizialismo feroce che ha fatto il proprio tempo e che ben è esemplificato dai testimonial prescelti, politici e non.
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