SEPARAZIONE DELLE CARRIERE: PERCHÉ NON CONVINCONO LE RAGIONI DEL NO!
Ci sono riforme che si possono valutare soltanto sul piano dell’efficienza, e altre che, pur avendo un contenuto tecnico, toccano un nodo più profondo: il modo in cui lo Stato esercita il proprio potere sul
cittadino.
La riforma sulla separazione delle carriere tra magistratura giudicante e requirente appartiene a questa seconda categoria
Non riguarda solo l’organizzazione interna della giustizia.
Riguarda la qualità delle garanzie, la nitidezza dei ruoli, la percezione stessa dell’imparzialità del
giudice.
Il punto essenziale, in fondo, è molto semplice, anche se spesso viene circondato da formule complesse: in un processo penale davvero accusatorio, chi accusa e chi giudica devono appartenere
allo stesso ordine oppure no?
È attorno a questa domanda che si è sviluppato uno dei confronti più intensi degli ultimi anni
E bisogna riconoscere, con onestà intellettuale, che il fronte del NO non ha
portato soltanto argomenti di resistenza corporativa o riflessi ideologici.
Ha espresso obiezioni serie,
talvolta raffinate, sostenute da una parte autorevole della dottrina e della magistratura associata.
Proprio per questo meritano attenzione. Ma ascoltarle con rispetto non significa condividerle
Anzi: è proprio prendendole sul serio che, a mio giudizio, emerge il loro limite.
La prima obiezione del NO è ormai nota: si starebbe discutendo di una riforma simbolica mentre i problemi veri della giustizia sarebbero altri.
I processi durano troppo, gli uffici sono sotto organico, l’arretrato è pesante, l’organizzazione è spesso carente. In questa prospettiva, la separazione delle carriere verrebbe presentata come una risposta identitaria a problemi che invece sono concreti e quotidiani
È un’obiezione che, a prima vista, appare persuasiva, perché richiama una verità
incontestabile: la giustizia italiana soffre di gravi inefficienze e queste inefficienze pesano direttamente sulla vita delle persone.
Ma proprio qui sta il primo equivoco. Si stanno sovrapponendo due piani diversi.
Nessuno sostiene seriamente che la separazione delle carriere serva a smaltire l’arretrato o a ridurre, da sola, i tempi dei processi. Non è questa la sua funzione. Confondere il piano dell’efficienza con quello delle garanzie
significa impostare male il problema fin dall’inizio.
Una riforma costituzionale di questo tipo non nasce per risolvere le disfunzioni amministrative della macchina giudiziaria, ma per dare piena coerenza all’idea del giudice terzo in un processo accusatorio
Il fatto che non intervenga sulla lunghezza dei procedimenti non la rende inutile; semplicemente significa che risponde a un’altra esigenza,.altrettanto decisiva in uno Stato di diritto: rendere più chiara, più visibile e più coerente la distinzione tra chi esercita l’accusa e chi pronuncia il giudizio.
Il secondo argomento del NO insiste su un dato reale: giudice e pubblico ministero sono già separati nelle funzioni
Le regole processuali distinguono chiaramente i ruoli, il giudice non fa il PM e il PM non fa il giudice. Dunque, si dice, la riforma sarebbe superflua: la separazione esiste già sul piano operativo e il sistema avrebbe già trovato il proprio equilibrio. Anche questa obiezione merita di essere presa sul
serio, perché individua un punto vero: negli ultimi decenni il nostro ordinamento ha già accentuato la distinzione funzionale tra requirente e giudicante.
Tuttavia, proprio questo rilievo finisce per rafforzare, più che indebolire, la tesi favorevole alla riforma
Se si riconosce che giudice e pubblico ministero svolgono funzioni profondamente diverse nel
processo, allora bisogna avere il coraggio di trarne tutte le conseguenze. Se i due ruoli sono diversi nella.sostanza del processo, perché dovrebbero restare inseriti nello stesso circuito ordinamentale, nello stesso corpo professionale, nello stesso sistema di autogoverno?
La separazione delle funzioni senza
separazione delle carriere rischia di lasciare in piedi un’ambiguità di fondo: si afferma a parole che accusa e giudizio sono due cose diverse, ma si continua a mantenerle dentro una comune
appartenenza istituzionale.
Il SÌ, invece, porta fino in fondo una distinzione che il NO ammette, ma non
vuole completare
A questo si collega un terzo argomento: i passaggi da pubblico ministero a giudice, e viceversa, sarebbero ormai quasi azzerati dalle riforme ordinarie più recenti. Se il problema concreto è già stato ridotto al minimo, perché intervenire addirittura in Costituzione?
Anche qui il ragionamento sembra
prudente, ma si presta a una contro-osservazione molto semplice.
Se il legislatore ordinario è già
intervenuto per comprimere quasi del tutto quei passaggi, significa che il sistema stesso ha riconosciuto la necessità di una distinzione più netta
La domanda, allora, non è perché separare le carriere, ma perché fermarsi a metà. Se sul piano pratico si è già ritenuto opportuno limitare
drasticamente la mobilità tra funzione requirente e giudicante, non si vede perché quel principio non debba trovare una formulazione chiara anche sul piano costituzionale. In questo senso la riforma non crea una frattura artificiale, ma dà stabilità e coerenza a un’evoluzione che l’ordinamento ha già, di fatto, intrapreso.
L’obiezione più delicata del fronte del NO è però un’altra, e non va banalizzata
Secondo questa impostazione, separare le carriere potrebbe aprire la strada a una futura politicizzazione del pubblico
ministero. Il timore è che, uscendo da una magistratura percepita come unitaria, il PM venga progressivamente spinto verso un modello più esposto all’indirizzo politico, più vicino all’esecutivo, meno protetto dalla comune appartenenza alla giurisdizione.
È senza dubbio il punto più sensibile del dissenso, perché chiama in causa il tema dell’indipendenza del pubblico ministero, che in una democrazia liberale non è materia secondaria
Eppure, anche qui, le ragioni del NO mostrano una fragilità.
La riforma va giudicata per ciò che contiene, non per ciò che qualcuno teme possa un giorno essere aggiunto.
Se il testo non sottopone il PM al Governo, non lo colloca alle dipendenze dell’esecutivo, non introduce gerarchie politiche e continua a mantenerlo nella magistratura, sia pure nella carriera requirente, allora non è corretto presentare la riforma come se contenesse già un esito che in realtà non prevede.
Si può legittimamente discutere su scenari futuri, ma non si può chiedere ai cittadini di respingere una riforma sulla base di un’ipotesi eventuale, non scritta nel testo
Il rischio evocato, più che normativo, appare culturale e prospettico.
Ma le Costituzioni non si giudicano sulle paure astratte: si giudicano sulle disposizioni che introducono.
Un’altra idea-forza del NO è quella dell’unità culturale della magistratura
Secondo questa impostazione, il pubblico ministero non deve essere ridotto a un semplice “avvocato dell’accusa”, perché resta un magistrato tenuto non solo a sostenere l’ipotesi accusatoria, ma anche a ricercare gli
elementi favorevoli all’indagato.
Questa postura, si afferma, sarebbe favorita proprio dalla comune formazione e dalla comune appartenenza ordinamentale con il giudice
Separare le carriere, quindi, rischierebbe di erodere quella cultura del limite, della prova e dell’obiettività che oggi caratterizza il pubblico ministero italiano.
È un’obiezione alta, ma proprio per questo rivela il punto debole della posizione contraria. In sostanza, si finisce per affidare l’equilibrio del sistema non a una struttura chiara delle garanzie, ma alla qualità culturale dei suoi protagonisti
È come dire che il processo sarebbe più giusto se chi accusa conservasse una certa prossimità con chi giudica.
Ma in un processo penale moderno e
autenticamente accusatorio la garanzia non sta nella vicinanza, bensì nella distanza.
Non nella comunanza ordinamentale, ma nella nettezza dei ruoli. Non in una fiducia quasi etica nei singoli, ma
nella chiarezza dell’architettura istituzionale.
Le garanzie liberali, infatti, non devono dipendere dalle virtù personali di chi esercita il potere, ma dalle regole che limitano quel potere e lo rendono
controllabile
Ed è proprio in questa prospettiva che la separazione delle carriere acquista un
significato profondo: non come sfiducia verso i magistrati, ma come rafforzamento della leggibilità del
sistema.
C’è poi chi osserva che la riforma sarebbe troppo ampia, perché non si limita a distinguere le carriere
ma interviene anche sul CSM, sul sistema disciplinare e su altri snodi dell’assetto costituzionale
È vero: non si tratta di una riforma minimalista. Ma una separazione autentica non può essere solo
nominale.
Se si distinguono le carriere, è naturale che si distinguano anche gli organi di autogoverno e che si ridisegni, in modo coerente, la relativa architettura istituzionale. Si può discutere nel merito la bontà di singole soluzioni tecniche; ciò che però non si può sostenere è che la riforma sia arbitrariamente “larga”.
Essa ha una propria logica interna: se si prende sul serio la differenza tra chi
accusa e chi giudica, anche le strutture di autogoverno e di responsabilità devono riflettere quella differenza.
In definitiva, le ragioni del NO hanno tutte un comune denominatore: considerano la contiguità ordinamentale tra accusa e giudizio come una ricchezza da difendere, o almeno come un equilibrio da non spezzare
È qui che, a mio parere, sta il loro limite. Perché in un sistema processuale che si vuole davvero accusatorio quella contiguità non è più una risorsa, ma l’ultima grande ambiguità rimasta in
piedi.
Non perché oggi i giudici non siano indipendenti, né perché i pubblici ministeri non siano magistrati seri, preparati e consapevoli del loro compito.
E neppure perché si debba coltivare un sospetto ideologico verso la magistratura
Al contrario: proprio perché la giustizia è troppo importante per essere affidata alle sole virtù dei suoi interpreti, occorre che le garanzie siano scritte nelle regole,
leggibili nell’ordinamento, riconoscibili agli occhi del cittadino.
La prima di queste garanzie è che il giudice sia terzo non solo nella funzione, ma anche nella collocazione ordinamentale rispetto a chi accusa.
Per questo, pur dopo aver ascoltato con attenzione tutte le obiezioni del NO, continuo a ritenere che non siano convincenti.
Mi sembrano basarsi soprattutto su rischi ipotetici, mentre il problema che la riforma intende affrontare è reale: in un
processo penale che voglia essere coerente con la sua natura accusatoria, la separazione tra accusa
e giudizio non può restare soltanto pratica o funzionale.
Deve diventare anche istituzionale
Ed è per questo che, alla fine, il SÌ convince di più. Perché prende sul serio, fino in fondo, il principio del
giudice terzo.
E quando si parla di libertà, diritti e giustizia, prendere sul serio una garanzia non è mai un eccesso.
È il minimo necessario.
Danilo Di Stefano
Vice Questore Aggiunto in quiescenza della Polizia di Stato, responsabile del Dipartimento
Legalità e Sicurezza di Fratelli d’Italia Provinciale Firenze
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