TSO: l’Avvocato è il baluardo dei diritti della persona
La Corte costituzionale dichiara illegittima la disciplina che non garantiva l’assistenza tecnica nel procedimento di convalida del trattamento sanitario obbligatorio.
Una pronuncia di civiltà giuridica che riafferma il valore della libertà, della dignità e del diritto di difesa anche, e soprattutto, nel momento della maggiore fragilità
Con la sentenza n. 157 del 2026 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 35 della legge n. 833 del 1978 nella parte in cui non prevedeva che il giudizio di convalida del trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, e della sua eventuale proroga, si svolgesse con le garanzie della difesa tecnica.
Tradotto fuori dal linguaggio strettamente giuridico significa una cosa molto semplice, ma decisiva. Chi viene sottoposto a un TSO deve avere un Avvocato.
Può nominare un difensore di fiducia. Se non lo fa, deve essere assistito da un difensore d’ufficio designato dal giudice tutelare
Il difensore deve essere tempestivamente avvertito, può partecipare all’audizione della persona interessata davanti al giudice tutelare e deve ricevere il provvedimento motivato con cui il TSO viene convalidato o non convalidato.
Le medesime garanzie valgono in caso di proroga
Una decisione che l’Avvocatura apprende con grande soddisfazione perché restituisce all’Avvocato una delle sue funzioni più profonde: essere baluardo dei diritti della persona quando quella persona, da sola, può avere maggiore difficoltà a difenderli.
Salute e libertà non sono diritti contrapposti.
Il tema è delicatissimo perché coinvolge uno dei diritti fondamentali riconosciuti dalla nostra Costituzione: la salute.
L’articolo 32 tutela la salute com fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, ma aggiunge immediatamente un limite essenziale al potere pubblico: nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge e, soprattutto, la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
Sono parole sulle quali vale la pena soffermarsi, poiché è proprio nei momenti nei quali un individuo è più fragile che quelle parole acquistano il loro significato più profondo
Il TSO (trattamento sanitario obbligatorio) costituisce una misura eccezionale.
La cura viene praticata contro la volontà della persona e la sua esecuzione può comportare una concreta limitazione della libertà fisica e psichica.
Non siamo quindi soltanto nel territorio dell’articolo 32 della Costituzione,entrano in gioco la libertà personale tutelata dall’articolo 13, il diritto inviolabile alla difesa sancito dall’articolo 24, il principio del giusto processo e, prima ancora, la dignità stessa dell’individuo.
La Corte costituzionale lo afferma chiaramente: quando un trattamento sanitario coattivo incide sul nucleo primario della libertà personale, l’assenza della difesa tecnica determina una lesione della garanzia costituzionale del diritto di difesa
Occorre tuttavia sgombrare il campo da un possibile equivoco.
La presenza dell’Avvocato non significa mettere in discussione la funzione dei medici, né trasformare la cura in un processo.
Il medico cura
Il giudice verifica la legittimità della limitazione imposta.
L’avvocato garantisce che la persona possa esercitare concretamente i propri diritti.
Sono funzioni differenti e tutte indispensabili.
La competenza sanitaria resta essenziale per valutare l’appropriatezza clinica del trattamento, ma quando dalla valutazione medica deriva una misura autoritativa, capace di vincere la volontà dell’individuo e di limitarne fisicamente la libertà, deve esistere anche una garanzia giuridica effettiva
La tutela della salute non può diventare una zona franca.
Anzi, proprio perché la finalità è la cura di una persona che attraversa un momento di particolare vulnerabilità, le garanzie devono essere maggiori, non minori.
Una tutela per tutti, non soltanto per chi può permettersela.
E infatti la Corte non si limita a riconoscere la possibilità di nominare un Avvocato di fiducia, pretende che la difesa tecnica sia garantita comunque
Se la persona non nomina un proprio legale, il giudice tutelare deve designare un difensore d’ufficio.
È un punto fondamentale.
Una tutela facoltativa avrebbe inevitabilmente favorito chi dispone di maggiori risorse economiche, di una famiglia presente, di relazioni sociali solide o semplicemente della capacità, in quel particolare momento, di contattare autonomamente un professionista.
Proprio le persone più sole e più fragili avrebbero rischiato di rimanere prive di difesa
La Consulta rovescia questa prospettiva, il diritto non può essere più debole proprio davanti alla maggiore debolezza della persona.
L’uguaglianza sostanziale impone che la garanzia sia effettiva per tutti.
La questione di costituzionalità è stata sollevata dal Tribunale di Firenze.
Il caso riguardava una persona sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio che, durante l’audizione davanti al giudice tutelare, aveva espressamente chiesto che venissero contattati i propri Avvocati, di fatto mai contattati.
Da quella vicenda concreta è nata una questione destinata oggi a incidere sulla tutela dei diritti fondamentali di tutte le persone sottoposte a TSO in Italia
Ed è significativo che proprio dalla concretezza di una storia individuale possa arrivare un principio di portata generale.
È questa, del resto, una delle grandezze del diritto: dietro le norme ci sono sempre persone.
E la figura dell’Avvocato, talvolta bistrattata, arriva, ancora una volta, dove la libertà è più fragile.
La sentenza n. 157 del 2026 conferma qualcosa che l’Avvocatura conosce bene
L’Avvocato non serve soltanto quando esiste un’accusa penale, una controversia economica o un conflitto tra due parti.
La funzione del difensore diventa ancora più preziosa nei luoghi in cui il cittadino incontra il potere dello Stato e, soprattutto, quando quel potere può incidere direttamente sulla sua libertà personale.
Non si tratta di difendere una malattia.
Non si tratta di ostacolare una cura necessaria.
Si tratta di difendere la persona
Difenderne il diritto ad essere ascoltata, ad essere informata, ad avere qualcuno che possa esaminare gli atti, interloquire con il giudice, verificare che i presupposti richiesti dalla legge esistano realmente e che una misura tanto invasiva rimanga confinata entro i limiti rigorosi stabiliti dalla Costituzione.
Perché la fragilità psichica non cancella la dignità
La malattia non sospende i diritti.
E la necessità di una cura non può mai trasformarsi nella rinuncia alle garanzie.
Per questo la decisione della Corte costituzionale merita di essere accolta con grande soddisfazione.
È una conquista di civiltà giuridica e, insieme, una riaffermazione della funzione sociale dell’Avvocatura.
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