Legittima difesa: sistema tedesco oppure italiano?

Legittima difesa: sistema tedesco oppure italiano?

La legittima difesa, nel corso degli anni, ha subito varie modifiche. È un istituto che troviamo rubricato all’articolo 52 del codice penale, più nel dettaglio, nel libro I (parte generale).

La legittima difesa, come tecnicamente nota, costituisce una causa di esclusione dell’antigiuridicità del fatto lesivo (definita solitamente come causa di giustificazione o scriminante)

Nel nostro ordinamento non abbiamo come causa di giustificazione soltanto la legittima difesa, ma anche istituti quali l’esercizio del diritto o adempimento di un dovere, uso legittimo di armi, stato di necessità, il consenso dell’avente diritto.
Nel corso degli anni l’istituto della legittima difesa ha subito varie modifiche che hanno reso, evidentemente, più complessa l’intera disciplina (una prima modifica nel 2006, mentre l’ultima nel 2019).

L’esclusione della risposta punitiva statale scaturisce dalla considerazione per cui esiste un interesse prevalente alla base della non punibilità del soggetto agente.

Due sono gli elementi costitutivi dell’istituto: l’aggressione e la reazione

Circa l’aggressione questa deve avere ad oggetto un diritto inteso in senso lato, quindi non solo diritti soggettivi ma anche interessi tutelati giuridicamente. Altra caratteristica dell’aggressione è che questa debba essere ingiusta, cioè contraria ai precetti ordinamentali.

Il pericolo dell’offesa deve essere attuale (quindi non passato) e non determinato dalla volontà dall’agente della legittima difesa.

Per ciò che concerne la reazione, occorre che l’aggredito si trovi nella necessità di difendersi (come spesso viene insegnato all’università, tra una situazione in cui potrebbe nascere una colluttazione tra le parti e la possibilità di fuggire, quindi avere una via di fuga, bisogna preferire quest’ultima, altrimenti non opera la scriminante).

La reazione deve essere poi proporzionale all’aggressione patita, con riguardo, evidentemente, ai mezzi difensivi a disposizione dell’aggredito e quelli a disposizione dell’aggressore

La proporzionalità è rispettata ove la condotta dell’aggredito verso l’aggressione sia uguale o inferiore, oppure anche tollerabilmente superiore.

Nel 2006 è stata poi introdotta la c.d.legittima difesa domiciliare (disciplina applicata ai luoghi di cui all’articolo 614cp nonchè luoghi in cui venga esercitata attività commerciale, professionale, imprenditoriale), stabilendo che “sussiste sempre il rapporto di proporzione se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati (quelli del 614cp) usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere la propria o altrui incolumità ovvero i beni propri o altrui quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione”.

Nel 2019, sempre nell’ambito dei luoghi di cui all’articolo 614 cp, nonchè dei luoghi in cui viene esercitata attività commerciale, professionale, imprenditoriale, il legislatore ha stabilito che sussista la scriminante in presenza di una intrusione qualificata (intrusione di qualcuno in abitazione, luogo di privata dimora o appartenenze di essa), rispetto alla quale l’atto del respingimento si colloca in mero rapporto di consequenzialità cronologica e di finalità impeditiva, del tutto irrilevanti essendone modalità ed esiti.

Si dice infatti che “agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere con violenza o minaccia di uso delle armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone”.

Quando si parla di “atto commesso per respingere l’intrusione”, è evidente che si faccia riferimento ad una qualsiasi condotta idonea e diretta al risultato del respingimento, quindi anche dotata della massima lesività.

Ora, al di là degli evidenti e complessi tecnicismi normativi, negli scorsi giorni abbiamo assistito al pronunciamento della condanna a 17 anni, in primo grado, di Mario Roggero – professione gioielliere – reo di aver ucciso due dei tre rapinatori, quando però, questi, stando ai fatti, si stavano già allontanando.

L’allontanamento è un elemento fondamentale, perché sintomo di mancanza di pericolo per la propria vita e/o incolumità fisica

È stato fondamentale, in tal senso, una ripresa di videosorveglianza per ricostruire oggettivamente la vicenda.

Non va nemmeno poi trascurato il fatto che il gioielliere detenesse illegittimamente l’arma, in quanto carente del porto d’armi.

I giudici, ricostruendo la vicenda, hanno stabilito che non ci fosse legittima difesa (come non essere d’accordo), condannando il gioielliere per i reati di plurimo omicidio doloso, per tentato omicidio del terzo rapinatore e per porto illegale di arma comune da sparo.

Il gioielliere aveva iniziato a sparare quando il pericolo era oggettivamente decaduto, quando cioè i rapinatori si erano messi in fuga

Stupiscono, quindi, certe affermazioni proveniente dal mondo politico di contrarietà rispetto alla sentenza emanata; stupiscono per la loro mancanza di conoscenza delle norme presenti all’interno del nostro panorama ordinamentale, che loro stessi hanno votato ed approvato.

È interessante effettuare una analisi comparativa tra la nostra legittima difesa e quella tedesca

All’interno del sistema tedesco, la legittima difesa è disciplinata all’articolo 32. Testualmente si stabilisce: “chi commette un fatto imposto dalla legittima difesa non agisce antigiuridicamente. La legittima difesa è la difesa necessaria per respingere da se o da altri un’aggressione attuale ed antigiuridica”.

All’articolo 33 si stabilisce, in tema di eccesso di legittima difesa, che “non è punito l’autore che eccede i limiti della legittima difesa a causa di turbamento, paura o panico”.

Diversamente dal nostro ordinamento, come può essere compreso dal canone letterale, la legittima difesa tedesca incontra nella “necessarieta’” l’unico limite oggettivo della reazione.

È del tutto assente il requisito della proporzionalità tra aggressione e reazione, contrariamente al nostro ordinamento

Il legislatore tedesco ha inteso privilegiare il comportamento dell’aggredito in quanto vittima di un fatto di reato, per cui sembra avallare qualsiasi reazione ad una aggressione ingiusta, senza limiti di sorta.

Il soggetto aggressore, per il fatto di aver posto ad origine un fatto di reato, non viene più considerato meritevole di protezione

Un’ulteriore lettura da poter dare alla norma può anche essere quella in cui il sistema tedesco ha inteso privilegiare l’atteggiamento psicologico dell’aggredito, in quanto turbato dall’altrui aggressione e quindi garantire impunità anche nel caso di reazioni ingiustificate.

Leggi anche: Giulia e i ricatti emotivi

www.facebook.com/adhocnewsitalia

SEGUICI SU GOOGLE NEWS: NEWS.GOOGLE.IT

Exit mobile version