Legge sulla violenza sessuale

Quali sono le modifiche introdotte dall'On. Buongiorno? E perché?

violenza sessuale

La riforma della legge contro la violenza sessuale nasce da un nodo che è insieme giuridico e politico: come tradurre in norma penale l’idea di autodeterminazione senza creare zone d’ombra nei processi.

Il testo approvato alla Camera, che aveva introdotto esplicitamente il principio del “consenso libero e attuale”, rappresentava una svolta simbolica forte, allineata alle legislazioni di alcuni Paesi europei e alla spinta culturale che chiede di spostare l’attenzione dal comportamento della vittima a quello dell’autore del reato. Proprio quella scelta, però, ha aperto un fronte di perplessità che nel passaggio al Senato ha portato alla riscrittura proposta da Giulia Bongiorno.

Consenso e dissenso

Il cuore della modifica sta nell’abbandono del riferimento diretto al consenso e nella sua sostituzione con una formulazione centrata sulla volontà contraria, sul dissenso della persona offesa. Non si tratta solo di una scelta lessicale.

Nelle intenzioni della relatrice, il nuovo impianto mira a evitare che il processo penale si trasformi in un’indagine su come, quando e in che forma il consenso sarebbe stato espresso, con il rischio di spostare il baricentro probatorio su un elemento difficile da dimostrare e potenzialmente ambiguo.

Il dissenso, invece, viene letto come un fatto che il giudice può ricostruire valutando il contesto complessivo, i comportamenti, le circostanze concrete, senza ridurre la vicenda a una formula rigida.

Dentro questa logica si inserisce anche uno degli argomenti più citati a sostegno della riformulazione: la tutela delle situazioni di paralisi psicofisica, il cosiddetto freezing.

Secondo i promotori del nuovo testo, una norma costruita esclusivamente sull’assenza di consenso esplicito rischiava paradossalmente di lasciare scoperti i casi in cui la vittima non riesce a esprimere né un sì né un no. La scelta di parlare di atti compiuti contro la volontà della persona dovrebbe consentire di includere anche queste ipotesi, senza pretendere una manifestazione attiva di dissenso che, in alcune condizioni, è impossibile.
Accanto alla riscrittura della fattispecie, il testo Bongiorno rafforza il profilo sanzionatorio.

Pene più severe

L’inasprimento delle pene viene presentato come un segnale di continuità con l’obiettivo dichiarato della riforma: aumentare la protezione penale e la deterrenza, evitando che il cambiamento terminologico venga letto come un arretramento sul piano della severità. È anche su questo terreno che la maggioranza difende la propria scelta, sostenendo che la nuova formulazione non indebolisce la tutela, ma la rende più solida sul piano applicativo.

È proprio su questo punto, però, che si concentrano le critiche più dure. Per le opposizioni e per molte associazioni femministe, la rinuncia al concetto di consenso segna un passo indietro culturale prima ancora che giuridico. La definizione approvata alla Camera aveva il merito, secondo i detrattori della riscrittura, di affermare un principio chiaro: il sesso è lecito solo se c’è un consenso libero, e non perché manca una resistenza esplicita. Tornare a una formula basata sulla volontà contraria rischia, secondo questa lettura, di riaprire la porta a interpretazioni che chiedono alla vittima di dimostrare di essersi opposta in modo riconoscibile, riportando nel processo dinamiche già viste in passato.

Indici comportamentali

Il timore espresso da chi contesta il nuovo testo è che, pur senza dirlo esplicitamente, il dissenso finisca per essere valutato attraverso indici comportamentali, esponendo di nuovo la persona offesa a un giudizio sulla propria reazione, sul proprio comportamento, sul proprio modo di vivere l’aggressione. Da qui l’accusa di avere indebolito quello spostamento di prospettiva che il modello del consenso mirava a rendere strutturale.

Il confronto resta aperto e va oltre la tecnica legislativa. Da un lato c’è l’esigenza di scrivere una norma che regga nei tribunali e non si presti a vuoti applicativi; dall’altro c’è la richiesta, sempre più forte, di una legge che affermi senza ambiguità il principio dell’autodeterminazione sessuale. La riscrittura voluta da Bongiorno nasce esattamente da questa tensione: il tentativo di correggere i rischi intravisti nel testo originario senza rinunciare all’obiettivo di rafforzare la tutela delle vittime. Resta da capire se il compromesso individuato riuscirà davvero a tenere insieme entrambe le esigenze o se il dibattito, politico e culturale, è destinato a riaprirsi anche oltre l’aula parlamentare.

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