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Il caso Ramy e il rischio dei giudizi semplificati che rischiano di portare all’autolesionismo di stato

di Simone Margheri
7 Aprile 2026
In Cronaca
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Il caso Ramy e il rischio dei giudizi semplificati che rischiano di portare all’autolesionismo di stato.

Sul caso della morte di Ramy Elgaml, avvenuta a Milano al termine di un inseguimento dei Carabinieri, il dibattito pubblico continua a muoversi su un terreno scivoloso: quello delle opinioni formate prima dei fatti accertati. La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per il carabiniere alla guida dell’auto inseguitrice con l’accusa di omicidio stradale, qualificata però in una forma tutt’altro che neutra: eccesso colposo nell’adempimento del dovere. Un dettaglio solo apparente, perché dice già molto: l’inseguimento in sé non è contestato. Ciò che si discute sono le modalità operative, in particolare la distanza ritenuta troppo ravvicinata rispetto alla velocità.
Accanto al militare, è stato chiesto il processo anche per il conducente dello scooter, accusato di concorso in omicidio stradale dopo essere già stato condannato per resistenza a pubblico ufficiale. Un ulteriore filone coinvolge altri carabinieri per ipotesi di favoreggiamento, depistaggio e falsità negli atti. Siamo però ancora in una fase preliminare: sarà il giudice dell’udienza preliminare a decidere se esistono elementi sufficienti per aprire un processo. E, allo stato, non risultano dati ufficiali su eventuali sospensioni o conseguenze disciplinari per il militare coinvolto.
Il punto centrale, però, è un altro e va chiarito senza ambiguità: un inseguimento non è un normale incidente stradale. Quando qualcuno non si ferma all’alt e fugge ad alta velocità in un contesto urbano, si crea una situazione di pericolo pubblico. In quel momento, l’intervento delle forze dell’ordine non è facoltativo, è doveroso. Il Codice della strada consente deroghe ai mezzi di emergenza, il Codice penale disciplina l’uso della forza nell’adempimento del dovere, e la giurisprudenza riconosce che l’azione del pubblico ufficiale si colloca su un piano diverso rispetto a quella del cittadino comune. Non è un tecnicismo: è la premessa di qualsiasi valutazione corretta.
Il cortocircuito che domina il dibattito è sempre lo stesso: giudicare l’azione sulla base dell’esito. C’è un morto, quindi qualcuno ha sbagliato, quindi chi interveniva deve pagare. Ma il diritto non funziona così. La condotta si valuta nel momento in cui viene compiuta, non alla luce delle conseguenze. È esattamente questo il senso dell’eccesso colposo: riconoscere che si agisce per dovere, ma verificare se si sia andati oltre i limiti funzionali. Una distinzione sottile, ma decisiva, che nel racconto pubblico tende a sparire.
Sparisce anche un altro elemento fondamentale: la sequenza causale. L’inseguimento nasce da una scelta precisa, quella di non fermarsi. Una scelta già qualificata penalmente, con una condanna per resistenza a pubblico ufficiale. Non siamo di fronte a una dinamica unilaterale, ma a una catena di eventi innescata da chi fugge. Ignorarlo significa deformare la lettura dei fatti.
In questo quadro, parlare di responsabilità è legittimo. Ma il rischio è che si scivoli in qualcosa di diverso: una pressione giudiziaria che, nella percezione degli operatori, finisce per trasformarsi in accanimento. Plurime ipotesi di reato, esposizione mediatica immediata, tempi lunghi e incertezza personale producono un effetto concreto, che non è teorico: il timore di intervenire.
Non a caso, i sindacati delle forze di polizia, dal Co.Ce.R. al Siulp, parlano apertamente di un possibile “effetto chilling”. Se ogni intervento ad alto rischio può tradursi automaticamente in un procedimento penale, l’esito più probabile non è una maggiore precisione operativa, ma un eccesso di prudenza. Inseguimenti evitati, interventi ritardati, decisioni rinviate. In altre parole: meno capacità dello Stato di fermare chi mette in pericolo gli altri.
Il punto, allora, non è invocare impunità. È mantenere un equilibrio. Perché se si giudicano azioni eccezionali con parametri ordinari, si finisce per rendere impossibili quelle stesse azioni. E se l’inseguimento diventa, nei fatti, un rischio giudiziario insostenibile, il messaggio implicito è uno solo: chi fugge ha un vantaggio.
Il caso Ramy, dunque, va oltre la cronaca. È un banco di prova per la magistratura, chiamata a distinguere tra errore ed esercizio legittimo della funzione; per la politica, spesso tentata da letture semplificate; e per l’opinione pubblica, che dovrebbe sottrarsi alla logica del giudizio immediato. Perché quando questa distinzione salta, non si sbaglia solo un processo. Si sposta, lentamente ma inesorabilmente, il confine tra legalità e impotenza dello Stato.il caso Ramy e il rischio dei giudizi semplificati
Sul caso della morte di Ramy Elgaml, avvenuta a Milano al termine di un inseguimento dei Carabinieri, il dibattito pubblico continua a muoversi su un terreno scivoloso: quello delle opinioni formate prima dei fatti accertati. La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per il carabiniere alla guida dell’auto inseguitrice con l’accusa di omicidio stradale, qualificata però in una forma tutt’altro che neutra: eccesso colposo nell’adempimento del dovere. Un dettaglio solo apparente, perché dice già molto: l’inseguimento in sé non è contestato. Ciò che si discute sono le modalità operative, in particolare la distanza ritenuta troppo ravvicinata rispetto alla velocità.
Accanto al militare, è stato chiesto il processo anche per il conducente dello scooter, accusato di concorso in omicidio stradale dopo essere già stato condannato per resistenza a pubblico ufficiale. Un ulteriore filone coinvolge altri carabinieri per ipotesi di favoreggiamento, depistaggio e falsità negli atti. Siamo però ancora in una fase preliminare: sarà il giudice dell’udienza preliminare a decidere se esistono elementi sufficienti per aprire un processo. E, allo stato, non risultano dati ufficiali su eventuali sospensioni o conseguenze disciplinari per il militare coinvolto.
Il punto centrale, però, è un altro e va chiarito senza ambiguità: un inseguimento non è un normale incidente stradale. Quando qualcuno non si ferma all’alt e fugge ad alta velocità in un contesto urbano, si crea una situazione di pericolo pubblico. In quel momento, l’intervento delle forze dell’ordine non è facoltativo, è doveroso. Il Codice della strada consente deroghe ai mezzi di emergenza, il Codice penale disciplina l’uso della forza nell’adempimento del dovere, e la giurisprudenza riconosce che l’azione del pubblico ufficiale si colloca su un piano diverso rispetto a quella del cittadino comune. Non è un tecnicismo: è la premessa di qualsiasi valutazione corretta.
Il cortocircuito che domina il dibattito è sempre lo stesso: giudicare l’azione sulla base dell’esito. C’è un morto, quindi qualcuno ha sbagliato, quindi chi interveniva deve pagare. Ma il diritto non funziona così. La condotta si valuta nel momento in cui viene compiuta, non alla luce delle conseguenze. È esattamente questo il senso dell’eccesso colposo: riconoscere che si agisce per dovere, ma verificare se si sia andati oltre i limiti funzionali. Una distinzione sottile, ma decisiva, che nel racconto pubblico tende a sparire.
Sparisce anche un altro elemento fondamentale: la sequenza causale. L’inseguimento nasce da una scelta precisa, quella di non fermarsi. Una scelta già qualificata penalmente, con una condanna per resistenza a pubblico ufficiale. Non siamo di fronte a una dinamica unilaterale, ma a una catena di eventi innescata da chi fugge. Ignorarlo significa deformare la lettura dei fatti.
In questo quadro, parlare di responsabilità è legittimo. Ma il rischio è che si scivoli in qualcosa di diverso: una pressione giudiziaria che, nella percezione degli operatori, finisce per trasformarsi in accanimento. Plurime ipotesi di reato, esposizione mediatica immediata, tempi lunghi e incertezza personale producono un effetto concreto, che non è teorico: il timore di intervenire.
Non a caso, i sindacati delle forze di polizia, dal Co.Ce.R. al Siulp, parlano apertamente di un possibile “effetto chilling”. Se ogni intervento ad alto rischio può tradursi automaticamente in un procedimento penale, l’esito più probabile non è una maggiore precisione operativa, ma un eccesso di prudenza. Inseguimenti evitati, interventi ritardati, decisioni rinviate. In altre parole: meno capacità dello Stato di fermare chi mette in pericolo gli altri.
Il punto, allora, non è invocare impunità. È mantenere un equilibrio. Perché se si giudicano azioni eccezionali con parametri ordinari, si finisce per rendere impossibili quelle stesse azioni. E se l’inseguimento diventa, nei fatti, un rischio giudiziario insostenibile, il messaggio implicito è uno solo: chi fugge ha un vantaggio.
Il caso Ramy, dunque, va oltre la cronaca. È un banco di prova per la magistratura, chiamata a distinguere tra errore ed esercizio legittimo della funzione; per la politica, spesso tentata da letture semplificate; e per l’opinione pubblica, che dovrebbe sottrarsi alla logica del giudizio immediato. Perché quando questa distinzione salta, non si sbaglia solo un processo. Si sposta, lentamente ma inesorabilmente, il confine tra legalità e impotenza dello Stato.

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