Fine vita in Toscana: una sentenza complessa che non è “vittoria piena”

di Luigi Forte – Responsabile regionale Dipartimento Famiglia e Valori non negoziabili – Fratelli d’Italia Toscana

LA SENTENZA DELLA CORTE

La recente sentenza della Corte costituzionale sulla legge regionale toscana sul fine vita è stata accolta da più parti come una sorta di “vittoria”, ma un’analisi attenta e rigorosa delle motivazioni giuridiche mostra, al contrario, un quadro ben più sfaccettato e problematico. ANSA.it+1

È vero che la Consulta ha affermato che “non è illegittima l’intera legge” e che una parte della normativa rientra nell’esercizio della potestà legislativa concorrente in materia di tutela della salute, in quanto riguarda aspetti di natura organizzativa e procedurale legati all’assistenza sanitaria regionale. ANSA.it

Tuttavia, la Corte ha anche dichiarato incostituzionali numerose disposizioni, perché “violano competenze riservate alla legislazione statale”. ANSA.it In termini pratici, si tratta di aspetti cruciali: la definizione dei requisiti di accesso al suicidio medicalmente assistito (art. 2 della legge), i tempi e le procedure di verifica (artt. 5 e 6) e persino la disciplina delle funzioni delle ASL in relazione ai percorsi assistenziali (art. 7). Il Tirreno

Questa complessità non è un dettaglio marginale.

Indica che la Consulta non ha affermato una piena legittimazione del testo così come approvato dagli organi regionali, ma ha evidenziato limiti precisi nella cornice costituzionale delle competenze. La legge è stata infatti parzialmente censurata perché ha oltrepassato i confini stabiliti dalla Costituzione per la materia concorrente, demandando alla legislazione statale ambiti di disciplina che non possono essere affidati alla discrezionalità delle Regioni. ANSA.it

È perciò fuorviante, sul piano istituzionale e politico, parlare di una “sentenza che conforta il positivo operare della Regione” senza chiarire che tale confortamento riguarda solo singoli profili procedurali, mentre parte rilevante dell’impianto normativo richiede correzioni. ANSA.it

In altre parole, si può dire che la Corte ha concesso alla Toscana di normare l’organizzazione dei servizi sanitari in materia di fine vita, ma ha negato che questa potestà possa comprendere la definizione di concetti che attengono alla disciplina sostanziale dello stesso istituto del suicidio medicalmente assistito, rimessi al legislatore statale. ANSA.it

Non una vittoria, da Giani mistificazione della realtà

Un simile risultato giuridico non può essere celebrato come un trionfo politico. Piuttosto, richiede una riflessione seria sulla natura costituzionale delle competenze legislative e sul ruolo delle Regioni nei grandi nodi etici della nostra comunità nazionale. Il rischio, se non si chiariscono queste dimensioni, è di alimentare un “federalismo etico a macchia di leopardo” che contraddice il principio di uguaglianza sostanziale sancito dalla Costituzione. La Corte non ha detto che la Toscana ha vinto su tutto: ha indicato dove la legge regionale ha oltrepassato i limiti costituzionali.

Infine, è bene ricordare che la disciplina del fine vita non è una questione meramente tecnica, ma investe questioni profonde di dignità umana, protezione dei vulnerabili e ruolo dello Stato nel garantire diritti fondamentali in modo uniforme su tutto il territorio nazionale. La Consulta, con la sua decisione, ha ribadito proprio l’esigenza di questa coerenza costituzionale: le Regioni possono organizzare i servizi, ma la definizione dei diritti e dei limiti sostanziali spetta allo Stato. Il Tirreno

In questa luce, il bicchiere si presenta più mezzo vuoto che mezzo pieno, e la narrazione politica di una “vittoria assoluta” rischia di oscurare la realtà dei dati giuridici e costituzionali. Il nostro impegno, come sempre, è quello di un confronto onesto con i fatti e con i principi, nel rispetto delle istituzioni e delle persone che si trovano ad affrontare i momenti più difficili della vita.

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