ANCHE IN ITALIA NON ESISTE PRESUPPOSTO PER SHARIA
di : George G Lombardi
Come dice correttamente in Deputato (R) Keith Self, in America esiste un unico e irrinunciabile fondamento giuridico: la Costituzione degli Stati Uniti d’America. Essa rappresenta la legge suprema dell’ordinamento, la fonte primaria da cui derivano e a cui devono conformarsi tutte le altre norme.
Ogni altra entità — dal governo federale alle amministrazioni degli Stati membri, fino agli enti locali e a qualsiasi autorità pubblica o privata — è tenuta a rispettare rigorosamente il sistema costituzionale e lo Stato di diritto. Nessun potere, nessuna comunità, nessuna tradizione culturale o religiosa può porsi al di sopra o al di fuori di questo quadro fondamentale.
Qualsiasi tentativo di imporre la Sharia, o qualsiasi altro sistema normativo di origine religiosa, come legge vigente e vincolante sul territorio americano è del tutto incompatibile con questo principio cardine
La Costituzione americana garantisce la libertà di religione, ma non ammette che norme confessionali possano sostituirsi o prevalere sulla legge civile e costituzionale dello Stato.
Un analogo fondamento costituzionale esiste nella Repubblica Italiana. La Costituzione del 1948 è la legge fondamentale e suprema dell’ordinamento giuridico italiano: essa si colloca al vertice della gerarchia delle fonti e ogni altra norma, atto o prassi deve essere ad essa conforme. La Corte costituzionale ha più volte ribadito che i principi supremi della Costituzione (tra cui la forma democratica e repubblicana, l’uguaglianza e la laicità) non possono essere modificati nemmeno attraverso il procedimento di revisione costituzionale.
In particolare, il principio di laicità dello Stato — riconosciuto come “principio supremo” a partire dalla storica sentenza n. 203 del 1989 — deriva dalla lettura sistematica degli articoli 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione
Esso implica non l’indifferenza dello Stato verso le religioni, ma la garanzia della libertà religiosa in un regime di pluralismo confessionale e culturale, nel rispetto dell’uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge senza distinzione di religione (art. 3) e dell’autonomia delle confessioni religiose, purché i loro statuti non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano (art. 8).
Pertanto, così come negli Stati Uniti, anche in Italia qualsiasi pretesa di elevare la Sharia o altro corpus normativo religioso a legge civile vincolante sarebbe radicalmente incompatibile con i principi fondamentali della Costituzione, con la sovranità dello Stato e con lo Stato di diritto.
https://x.com/repkeithself/status/2093421269568135661?s=48
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