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IL CASO ROGGERO TRA DIRITTO E GIUSTIZIA

di Kishore Bombaci
17 Luglio 2026
In Cronaca
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ROMA 24-01-2014 PALAZZO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. CERIMONIA DI APERTURA DELL'ANNO GIUDIZIARIO PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE. , - POLITICA, GIUSTIZIA, TRIBUNALE, ANNO GIUDIZIARIO CASSAZIONE, GIUDICI, TOGHE,

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IL CASO ROGGERO TRA DIRITTO E GIUSTIZIA

La condanna di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour che il 28 aprile 2021 uccise due rapinatori e ne ferì un terzo dopo aver subito una rapina armata nel proprio negozio, è destinata a rimanere una delle più controverse della giurisprudenza italiana recente, e interroga tutti noi, sol che si voglia uscire dalla propaganda e tentare un’analisi che sia vagamente seria.

Il 15 Luglio scorso, la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione, chiudendo il capitolo giudiziario ma lasciando aperto quello politico, morale e sociale

La questione merita di essere affrontata distinguendo accuratamente due piani che troppo spesso vengono confusi nel dibattito pubblico: il piano della responsabilità penale, quello della percezione di giustizia sostanziale e quella di un impianto normativo che rischia di dimostrarsi non all’altezza.
Il profilo penale: perché Roggero è stato condannato

Dal punto di vista strettamente giuridico, la condanna non è stata pronunciata perché Roggero era vittima di una rapina, circostanza pacifica e incontestata, ma perché i giudici hanno ritenuto che gli spari mortali siano stati esplosi quando il pericolo immediato era ormai cessato

Le imputazioni, infatti, riguardavano l’omicidio di due dei rapinatori e il tentato omicidio del terzo. Se la linea difensiva dell’imputato era ancorata saldamente alla legittima difesa (tutt’al più, in ipotesi, a un derubricazione verso l’eccesso di legittima difesa), in primo grado e in appello questa è stata esclusa dai Giudici. Secondo le ricostruzioni poi confermate in giudizio, i malviventi al momento in cui Roggero ha sparato, erano in fase di fuga e quindi non rappresentavano più una minaccia attuale per l’incolumità del gioielliere o dei suoi familiari.

L’attualità del pericolo è infatti elemento costitutivo della scriminante della legittima difesa

Nel momento in cui Roggero inseguì i rapinatori fuori dal negozio e fece fuoco, secondo i giudici, la contemporaneità tra azione e reazione era venuta meno e quindi la condotta è stata severamente inquadrata nell’ omicidio volontario (nemmeno, dunque, l’eccesso di legittima difesa).

Da un punto di vista tecnico-giuridico, dunque, la sentenza è coerente con l’impianto normativo vigente

Si può essere d’accordo o meno con l’interpretazione adottata, ma non si può affermare che la condanna sia stata pronunciata in assenza di una motivazione giuridica strutturata.

Il profilo umano: una pena percepita come sproporzionata
Diverso, tuttavia, è il discorso sull’entità della pena irrogata e sul piano della giustizia sostanziale.

Molti cittadini faticano ad accettare che una persona che ha subito una rapina armata nel proprio luogo di lavoro, dopo anni di sacrifici e dopo precedenti episodi criminosi, possa essere condannata a una pena paragonabile, anzi sovente superiore, a quella inflitta a criminali abituali

Lo stato di stress emotivo derivante dall’evento in sé e dai precedenti ha avuto un ruolo essenziale nella vicenda, considerando che Roggero non è un criminale, non ha precedenti, e, al contrario, è un padre e nonno di famiglia il quale ha agito a seguito di un’ennesima aggressione di cui è stato vittima. Siamo sicuri che questo elemento sia stato correttamente valutato dalle corti quantomeno sotto il profilo soggettivo (del reo)?

La sensazione è che non sia stato preso in considerazione con la dovuta attenzione

Parlo naturalmente di sensazione perché non ho letto gli atti, ma certamente questo profilo è rilevante sotto il punto di vista della reazione dell’opinione pubblica.
È proprio qui, infatti, che nasce il cortocircuito tra diritto e giustizia, che aprirebbe un tema per cui questa sede non sarebbe sufficiente, essendo necessaria una trattazione degna di un manuale di filosofia del diritto.

Roggero non era un criminale che cercava una vittima

Era una vittima che si è trasformata in autore di reato nel contesto di un evento traumatico. Questa distinzione, pur ritenuta irrilevante sotto il profilo della configurabilità dell’omicidio, assume enorme importanza sul piano etico e sociale e anche della commisurazione della pena.

Una condanna definitiva a quasi quindici anni di carcere per un uomo che ha reagito a una rapina viene percepita da una larga parte dell’opinione pubblica come una sanzione eccessivamente severa, soprattutto in un contesto nel quale numerosi autori di delitti particolarmente gravi beneficiano di trattamenti assai diversi.

L’elenco sarebbe lungo, ma per farsi un’idea sul punto è sufficiente un giro sulla rete

Il tema più controverso: il risarcimento
Se già la eccessività della pena desta stupore è probabilmente sul terreno del risarcimento civile che la vicenda genera le maggiori perplessità.

Nel nostro ordinamento, infatti, la responsabilità civile segue logiche diverse rispetto a quelle morali. Se un soggetto viene riconosciuto responsabile di un omicidio, i familiari della vittima hanno diritto al risarcimento del danno.

Da un punto di vista giuridico il principio è corretto: la vita umana conserva il proprio valore indipendentemente dalla condotta precedente della persona offesa

Tuttavia, nel caso Roggero, si può osservare una inaccettabile asimmetria.
Da una parte vi è un uomo che ha subito una rapina armata; dall’altra vi sono i familiari di soggetti che stavano commettendo un gravissimo delitto contro di lui. Eppure il sistema finisce per riconoscere ai secondi pretese risarcitorie molto elevate.

Certamente molto più elevate che in altri casi, persino dove si è avuto lo stesso esito fatale per la vittima

Si considerino i casi di vittime di aggressioni, lesioni gravissime persino omicidi nei quali il risarcimento ai familiari è stato di quattro volte inferiore rispetto al caso in questione. O, ancora peggio, ad alcuni familiari di persone uccise da soggetti nullatenenti per cui il risarcimento già relativamente basso resta inesigibile per mancanza di solvibilità del reo, e l’indennizzo statale non copre tutto il danno.

Si crea così una situazione che appare paradossale agli occhi del cittadino comune: chi subisce un reato spesso fatica a ottenere un ristoro effettivo, mentre i familiari di chi stava commettendo un delitto possono vantare pretese risarcitorie concrete nei confronti della vittima divenuta imputato.

Una riflessione necessaria

Tutto questo impone una riflessione generale di cui la politica non può non prendere atto, né può rifugiarsi dietro il mero argomento tecnico-formale. Il caso Roggero dimostra come una decisione possa essere giuridicamente fondata e contemporaneamente lasciare aperti interrogativi sulla sua opportunità e sulle conseguenze sociali.

È una riflessione che investe il rapporto tra legalità e percezione della giustizia. Se da una parte il diritto deve certamente essere uguale per tutti e non può piegarsi all’emotività, dall’altra quando giunge a esiti così contraddittori con la logica e il buonsenso, rischia di squalificare se stesso, pur nella correttezza formale. Il diritto non è solo legalità formale, ma anche equità sostanziale.

Il caso Mario Roggero, al di là delle appartenenze politiche e delle tifoserie ideologiche, pone una domanda che il legislatore non potrà ignorare ancora a lungo: come conciliare il rispetto rigoroso delle regole con l’esigenza di non trasformare una vittima di un reato violento nel simbolo di una giustizia percepita come incapace di distinguere tra chi aggredisce e chi reagisce dopo essere stato aggredito?

Il Governo ha emanato una legge di buon senso che esclude la pretesa risarcitoria – pur confermando naturalmente il diritto del giudice alla qualificazione del reato e quindi alla sua eventuale punibilità – in determinati tipi di fattispecie. Un primo passo, ma probabilmente non ancora sufficiente dal momento che la valutazione circa i reati che potrebbero rientrare nella novella legislativa è ancora troppo discrezionale e si presta a illegittime esclusioni dalla sfera di applicabilità della stessa.

Occorre andare in una direzione più netta!

Chi commette un reato e nel farlo “sconta il rischio” di reazioni anche penalmente rilevanti. E in questi casi, seppur si mantiene il diritto alla punizione del colpevole, ciò non dovrebbe mai in nessun caso tradursi nel diritto di avanzare pretese risarcitorie. Perché “ciascun Roggero” qualora dovesse essere punito per la reazione al crimine, certamente non dovrebbe essere anche beffato (e ridotto sul lastrico!).

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Tags: CASSAZIONEIN EVIDENZALegittima difesaRAPINARoggero
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