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Home RIFLESSIONE

Violenza sessuale: dal consenso al dissenso, una riforma che rischia di deludere

di Stefania Scarpati
26 Gennaio 2026
In RIFLESSIONE
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Inghilterra: uccide il proprio pedofilo e il giudice la libera
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Violenza sessuale: dal consenso al dissenso, una riforma che rischia di deludere

La recente riformulazione del reato di violenza sessuale ha riacceso un dibattito profondo e necessario.

Al centro, una parola che dovrebbe essere chiara e invece torna a farsi ambigua: consenso.

O meglio, il suo opposto

La nuova impostazione sembra infatti spostare l’asse dall’accertamento del consenso alla verifica del dissenso, come se il punto decisivo non fosse più comprendere se una persona abbia realmente voluto un atto sessuale, ma se abbia manifestato in modo sufficientemente chiaro il proprio rifiuto.

Ed è proprio questo slittamento a generare preoccupazione e delusione

Per anni il diritto ha lavorato per affermare un principio fondamentale,
il corpo non è mai presunto disponibile.

Il consenso non si deduce.

Si manifesta.

L’articolo 609 bis del codice penale, nella sua evoluzione interpretativa, ha progressivamente chiarito che la violenza sessuale non richiede necessariamente l’uso della forza fisica, potendo realizzarsi anche attraverso coercizione psicologica, abuso di condizioni di inferiorità, sorpresa, soggezione o paura

La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che il consenso deve essere libero, consapevole, attuale e revocabile in ogni momento, e che la sua assenza non può mai essere colmata dal silenzio o da comportamenti ambigui.

Un principio che trova un fondamento ancora più netto nel diritto sovranazionale

La Convenzione di Istanbul, ratificata dall’Italia con la legge n. 77 del 2013, all’articolo 36, stabilisce che la violenza sessuale ricorre quando l’atto è compiuto in assenza del consenso liberamente espresso della persona interessata, valutato alla luce delle circostanze del caso.

Non si parla di di volontà contraria e quindi di dissenso.

Non di resistenza.

Non di reazioni “adeguate”

Si parla, con chiarezza, di consenso.
Trasformare il dissenso nel perno dell’accertamento penale rischia invece di produrre un effetto regressivo, sarà la vittima a dover dimostrare di aver detto “no” nel modo giusto, nel momento giusto, con l’intensità ritenuta sufficiente.
E così riecheggiano, rumorose e puntuali, domande, fastidiose e pericolose, che dovrebbero essere definitivamente superate.

Perché non ha urlato?
Perché non è scappata?
Perché non ha reagito?
Perché prima sorrideva?
Perché?

Domande che non ricostruiscono i fatti, ma finiscono per giudicare il comportamento delle donne.
Come avvocato penalista che assiste quotidianamente donne vittime di violenza sessuale, non posso nascondere una profonda delusione.

Non ideologica, ma professionale e umana

Perché ogni arretramento simbolico nel linguaggio della legge diventa, prima o poi, un arretramento concreto nelle aule e nella vita delle persone.

La libertà sessuale è un diritto fondamentale.

Non può dipendere dalla capacità di difendersi mentre si ha paura.

Non può trasformarsi in una prova di lucidità sotto shock.

Per questo è auspicabile un ripensamento

Un ritorno a una formulazione che riaffermi con forza quanto già indicato dalla Convenzione di Istanbul, dal diritto europeo e dalla migliore giurisprudenza italiana, la violenza sessuale sussiste quando manca un consenso libero, attuale e consapevole.

Non quando il dissenso non è stato espresso “abbastanza”

La legge dovrà sempre garantire il diritto di difesa dell’imputato, tuttavia, senza mettere sotto torchio la persona offesa.

È un tema delicato che non può permettersi ambiguità.

Perché uno Stato di diritto si misura non solo da come tutela chi è accusato,
ma anche da come protegge chi ha già subito una violenza.

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Tags: CAMERAIN EVIDENZARIFORMASTUPROVIOLENZA SESSUALE
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